Terzo settore, cosa cambia con il decreto semplificazioni?

Pubblicato il



Terzo settore, cosa cambia con il decreto semplificazioni?

E’ dell'11 ottobre 2022 l’approfondimento che la Fondazione dei consulenti del lavoro ha pubblicato sul proprio sito istituzionale in tema di Codice del terzo settore, alla luce della modifiche introdotte dalla conversione in legge del Decreto Semplificazioni.

Di seguito i punti principali.

Imposte sui redditi

L’articolo 26 del D.L. n. 73/2022, convertito in L. n. 122/2022, è intervenuto innanzitutto sulle agevolazioni fiscali e finanziarie prevista all’art. 79 del codice del terzo settore (D.Lgs. n. 117/2017) in materia di imposte sui redditi.

In particolare:

  • è stato definito il concetto di costo effettivo includendo in esso i costi finanziari e tributari;
  • le attività di interesse generale si considerano non commerciali se i ricavi non superino di oltre il 6% (anziché il 5% come nella previgente normativa) i relativi costi per ciascun periodo d'imposta e per non oltre tre periodi d'imposta consecutivi (anziché i due periodi, come in precedenza);
  • tra le entrate da considerarsi non commerciali sono ora inclusi i proventi non commerciali;
  • il mutamento da ente di terzo settore non commerciale a ente di terzo settore commerciale opera dal periodo d'imposta successivo a quello in cui avviene il mutamento stesso;
  • la perdita della qualifica di ente commerciale si realizza quando i proventi delle attività svolte con modalità commerciali e quelli delle attività diverse superano, nel medesimo periodo d'imposta, quelli derivanti da attività non commerciali;
  • si considera non commerciale l'attività svolta nei confronti dei propri associati e dei familiari conviventi;
  • non concorrono alla formazione del reddito le somme versate dagli associati a titolo di quote o contributi associativi;
  • sono attività di natura commerciale le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli associati e dei familiari conviventi degli stessi che non siano di interesse generale non commerciali.

Imposte indirette e tributi locali

Per tutti gli enti del terzo settore, comprese le imprese sociali, l'imposta di registro si applica in misura fissa agli atti relativi alle attività di interesse generale; i prodotti finanziari, i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti all'estero dagli enti del terzo settore, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società, sono esenti dall'imposta sul valore dei prodotti finanziari esteri.

Detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali

Sono ora detraibili dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche le erogazioni liberali agli enti del terzo settore, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società; l'eventuale eccedenza dell'erogazione rispetto all'importo deducibile può essere computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo non oltre il quarto periodo di imposta successivo, fino a concorrenza.

L'applicazione di detrazioni e deduzioni è peraltro ammessa a condizione che le liberalità ricevute siano utilizzate per lo svolgimento dell'attività statutaria.

Regime fiscale

  • Organizzazioni di volontariato ed enti filantropici: i redditi degli immobili destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciale da parte delle organizzazioni di volontariato sono ora esenti dall'imposta sul reddito delle società.
  • Associazioni di promozione sociale: il regime fiscale delle associazioni di promozione sociale concerne ora anche le società di mutuo soccorso. I redditi degli immobili quindi, destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciale anche da parte delle associazioni di promozione sociale sono esenti dall'imposta sul reddito delle società.

Tenuta e conservazione delle scritture contabili

Gli obblighi di tenuta e conservazione delle scritture contabili degli Enti del terzo settore sono estesi alle attività di raccolta fondi. Gli enti del terzo settore non commerciali, limitatamente alle attività non commerciali, non sono invece soggetti agli obblighi di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, oltre che all'obbligo di certificazione degli stessi mediante ricevuta o scontrino fiscale.

Misure fiscali e di sostegno economico

Fino al quinto periodo d'imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea, la detrazione del 30% della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più società, incluse quelle cooperative, che abbiano acquisito la qualifica di impresa sociale da non più di 5 anni e la deduzione dal reddito dei soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società del 30% della somma investita nel capitale sociale di una o più società che abbiano acquisito la qualifica di impresa sociale da non più di cinque anni, si applicano anche alle somme investite nel capitale delle società che hanno acquisito la qualifica di impresa sociale successivamente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 112 del 2017.

Adeguamento degli statuti

E’ spostato dal 31 maggio 2022 al 31 dicembre 2022 il termine entro il quale devono essere adeguati gli statuti, con le modalità previste dal codice degli enti del terzo settore.

Allegati

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito