Assunzioni agevolate di lavoratori in mobilità se rispettato in modo rigoroso il requisito temporale

Pubblicato il 02 agosto 2010

A seguito di una controversia in materia di accertamento del diritto alla fruizione dei benefici contributivi per l'assunzione di lavoratori in mobilità (Legge n. 223/1991), è intervenuta la Corte di Cassazione con la sentenza n. 14638 del 17 giugno scorso.

I Supremi giudici riconoscono che la riassunzione di lavoratori posti in mobilità conferisce al datore di lavoro particolari benefici in termini di assunzioni agevolate. Il tutto a patto che vengano rispettati i requisiti temporali richiesti dalla legge, al fine di evitare condotte fraudolente. Pertanto, richiamando il principio, ormai consolidato in giurisprudenza, secondo cui il riconoscimento dei benefici contributivi previsti dall'art. 8, commi secondo e quarto, della citata legge n. 223/91 presuppone che venga accertato che la situazione di esubero del personale posto in mobilità sia effettivamente sussistente e che l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di detto personale da parte di una nuova impresa risponda a reali esigenze economiche e non concretizzi, invece, condotte elusive degli scopi legislativi, finalizzati al solo godimento degli incentivi, mediante fittizie e preordinate interruzioni dei rapporti lavorativi.

"L'esigenza di una situazione di reale esubero del personale posto in mobilità rappresenta effettivamente la giustificazione prima dell'attribuzione del beneficio a favore della diversa azienda che quel medesimo personale provveda a riassumere, ovvero anche a favore della stessa azienda, o di altra a quest'ultima collegata, purché la riassunzione avvenga a distanza di almeno sei mesi dal collocamento in mobilità". Dunque, l'effettivo decorso di un lasso di tempo di almeno sei mesi tra licenziamento e nuova assunzione costituisce elemento essenziale che la legge, presuntivamente, ritiene idoneo a comprovare l'assenza di una causa di esclusione dal beneficio e, quindi, anche la previa sussistenza (reale e non fittizia) delle ragioni di esubero che avevano condotto al collocamento in mobilità.

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