Con la circolare n. 147 del 27 novembre 2025, l’INPS fornisce le attese istruzioni per l’applicazione dell’esonero contributivo previsto dall’articolo 21 del decreto Coesione (decreto-legge 60/2024, convertito dalla legge 95/2024, come attuato dal decreto interministeriale 3 aprile 2025), vale a dire l’incentivo all’autoimpiego nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica
La misura, che rientra nel Programma Nazionale Giovani, Donne e Lavoro 2021–2027, mira a sostenere l’autoimpiego giovanile e contemporaneamente a favorire occupazione stabile nei settori considerati strategici per la transizione digitale ed ecologica e per lo sviluppo di nuove tecnologie.
Le modalità di riconoscimento del contributo per l’avvio dell’attività (art. 21, comma 3), avverte l’INPS, saranno illustrate con una successiva circolare.
Per accedere all’esonero, i datori di lavoro devono soddisfare contestualmente i seguenti requisiti:
NOTA BENE: Nella domanda di esonero il soggetto che ha avviato l’attività deve auto-dichiarare di essere disoccupato alla data di avvio; l’INPS verifica questo requisito consultando l’apposita banca dati del Ministero del Lavoro.
L’INPS, con la circolare n. 147/2025, ricorda i settori strategici nei quali l’attività imprenditoriale deve essere stata avviata per accedere all’esonero. Oltre alle macro-aree riportate di seguito, la circolare elenca i singoli comparti/settori specifici tramite codici ATECO (2 e 3 digit).
Macro-aree ammesse
C – Attività manifatturiere
(con numerosi comparti industriali, dal tessile all’elettronica, dalla chimica al metalmeccanico)
D – Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
E – Fornitura di acqua, gestione rifiuti e risanamento
F – Costruzioni
H – Trasporto e magazzinaggio
J – Servizi di informazione e comunicazione
(inclusi editoria, telecomunicazioni, software, IT)
M – Attività professionali, scientifiche e tecniche
(studi professionali, consulenza, R&S, pubblicità)
N – Servizi di supporto alle imprese
(servizi per edifici e paesaggio)
P – Istruzione
Q – Sanità e assistenza sociale
R – Attività artistiche, sportive, culturali e di intrattenimento
S – Altre attività di servizi
(organizzazioni associative, riparazioni, servizi alla persona)
È importante tuttavia segnalare che tale elenco dei settori fa riferimento ai codici ATECO validi fino al 31 dicembre 2024. Dal 1° gennaio 2025, evidenzia l’INPS, è in vigore ATECO 2025.
L’Istituto previdenziale fornisce in allegato una tabella di corrispondenza, concordata con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, che individua i corrispondenti codici ATECO 2025 (Allegato n. 1).
Il datore di lavoro beneficiario deve essere una piccola impresa, secondo il Regolamento UE 651/2014 e pertanto occupare meno di 50 persone e, congiuntamente, realizzare un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.
Inoltre è considerata ammissibile la piccola impresa non quotata, per un periodo di cinque anni dalla sua iscrizione al registro delle imprese, che soddisfa le seguenti condizioni cumulative:
Per le imprese non tenute all’iscrizione nel registro, i cinque anni decorrono dall’avvio dell’attività o dal primo assoggettamento fiscale.
Le imprese nate da concentrazione tra imprese già ammissibili agli aiuti restano ammissibili per cinque anni dalla nuova iscrizione.
Sono invece esclusi i soggetti che hanno ricevuto aiuti di Stato da recuperare non rimborsati (clausola Deggendorf),
L’esonero spetta solo per le assunzioni a tempo indeterminato (anche in part time) di lavoratori under 35 (età inferiore o uguale a 34 anni e 364 giorni), effettuate dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2025.
Non sono agevolabili i rapporti di lavoro domestico, di apprendistato, di lavoro intermittente anche se a tempo indeterminato nonché le trasformazioni da tempo determinato a indeterminato.
Sono invece ammessi i rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 142.
L’esonero contributivo è pari al 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, esclusi i premi e i contributi dovuti all’INAIL e altri contributi tra cui il contributo 0,30% per formazione continua e i contributi di solidarietà.
È invece incluso lo sgravio del contributo aggiuntivo IVS 0,50%
Il beneficio prevede un massimale mensile di 800 € per ogni lavoratore (25,80 € per ogni giorno di fruizione), proporzionalmente ridotto nelle ipotesi di rapporti di lavoro part-time.
L’esonero spetta per un periodo massimo di 3 anni a partire dalla data dell’assunzione, e comunque non oltre il 31 dicembre 2028.
Il beneficio è riconosciuto solo entro il limite delle risorse disponibili, suddivise per Regione secondo la classificazione del Programma nazionale Giovani, donne e lavoro 2021-2027:
|
Categoria Regioni |
Regioni comprese |
Percentuale |
Stanziamento |
|
Meno sviluppate (LD) |
Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia |
63,58% |
112.090.085 € |
|
In transizione (TR) |
Abruzzo, Marche, Umbria |
5,47% |
9.643.085 € |
|
Più sviluppate (MD) |
Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige, Provincia autonoma di Trento, Piemonte, Toscana, Valle d’Aosta, Veneto |
30,95% |
54.566.830 € |
|
Totale |
– |
100% |
176.300.000 € |
L’INPS effettua monitoraggio trimestrale delle domande. Se emerge il raggiungimento delle soglie di spesa, anche in via prospettica, cessa l’accoglimento delle nuove istanze.
NOTA BENE: Ai fini dell’imputazione delle risorse conta la Regione di lavoro indicata nel modulo di domanda.
Vanno rispettati:
La misura costituisce un aiuto di Stato e pertanto richiede il rispetto del Reg. UE 651/2014.
L’assunzione del lavoratore per il quale si intende fruire del beneficio, deve comportare un incremento occupazionale netto, valutato in relazione all’intera organizzazione del datore di lavoro e con rispetto alla singola unità produttiva presso cui si svolge il rapporto di lavoro, secondo il criterio convenzionale proprio del diritto comunitario.
L’incentivo non è cumulabile con altri esoneri contributivi, tra cui:
È invece compatibile con:
Per accedere all’esonero contributivo previsto dall’articolo 21 del decreto Coesione, il datore di lavoro deve presentare all’INPS un’apposita domanda telematica, utilizzando esclusivamente il modulo disponibile sul sito istituzionale, nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) - Incentivi Decreto Coesione- Articolo 21”.
La finalità della procedura è consentire all’INPS di determinare l’ammontare del beneficio spettante e verificare la disponibilità residua delle risorse.
Nel modulo on-line il datore di lavoro deve inserire una serie di dati obbligatori. In particolare, occorre indicare:
Ricevuta l’istanza, l’INPS effettua una serie di controlli automatici attraverso i propri sistemi informativi centrali. Oltre alla verifica dello stato di disoccupazione del soggetto che ha avviato l’impresa, l’Istituto calcola l’ammontare dell’agevolazione sulla base dei dati contributivi dichiarati e consulta il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato per accertare il rispetto della cosiddetta clausola Deggendorf. Se i requisiti risultano soddisfatti e le risorse disponibili lo consentono, l’INPS procede all’accoglimento della domanda e alla registrazione dell’agevolazione sul Registro Nazionale degli aiuti di Stato.
La procedura varia a seconda che il rapporto di lavoro oggetto di agevolazione sia già in essere o debba ancora essere instaurato:
L’importo dell’esonero riconosciuto dalle procedure telematiche costituisce l’ammontare massimo dell’agevolazione che può essere fruita nelle denunce contributive.
Il datore di lavoro autorizzato dovrà indicare, in particolare, nel flusso UniEmens, a partire dal mese di competenza di dicembre 2025 (mese successivo alla pubblicazione della circolare n. 147 del 2025), il CodiceCausale EA34.
La valorizzazione degli arretrati riferiti alle mensilità da luglio 2024 fino al mese precedente la prima esposizione è ammessa solo nei flussi di dicembre 2025, gennaio 2026 e febbraio 2026.
I dati trasmessi tramite UniEmens vengono automaticamente riportati dall’INPS nel DM2013 “virtuale”, utilizzando due codici di nuova istituzione: L627 (corrente) e L628 (arretrati)..
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