Attenuante a chi collabora offrendo "il patrimonio delle proprie conoscenze"

Pubblicato il 21 maggio 2010
Con sentenza n. 19082 del 20 maggio, la Cassazione, intervenendo in materia di attenuante in favore del reo che collabori con la giustizia, ha spiegato che tale diminuzione deve essere comunque concessa all'imputato che abbia offerto tutto il suo patrimonio di conoscenze per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori.

In particolare, non è richiesto necessariamente il risultato consista nella sottrazione di rilevanti risorse al mercato. Una contraria interpretazione – si legge nel testo della decisione - condurrebbe, infatti, “a riconoscere l'attenuante soltanto a chi è inserito in circuiti criminali rilevanti e più pericolosi e si è macchiato di crimini più gravi”.

Sulla base di detto assunto, i giudici di Cassazione hanno cassato, con rinvio, la decisione con cui i giudici di merito avevano escluso l'applicazione dell'attenuante della collaborazione in favore di un imputato per spaccio che aveva indicato il proprio fornitore e permesso il sequestrare delle sostanze stupefacenti, in considerazione del fatto che il suo contributo non era servito a “sottrarre importanti risorse al traffico di stupefacenti” e a “scompaginare” l'organizzazione criminale.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Demansionamento: il risarcimento richiede prova del danno, no ad automatismi

06/05/2025

Privacy: consultazione pubblica sul modello “Pay or ok”

06/05/2025

Oneri detraibili

06/05/2025

Deposito Bilanci 2025: guida Unioncamere con scadenze e istruzioni operative

06/05/2025

Prestazione Universale Inps: controlli in arrivo

06/05/2025

Prima casa, più tempo per vendere l'immobile precedente

06/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy