Atti di garanzia formati per corrispondenza, registro sulla parte non eseguita

Pubblicato il 06 luglio 2013 L’imposta di registro sugli atti di garanzia formati per corrispondenza ed enunciati in un provvedimento giudiziario richiesto dal creditore a tutela del proprio diritto di credito, è al centro della risoluzione 46 del 5 luglio 2013, emessa dall’agenzia delle Entrate a seguito di una richiesta di consulenza giuridica.

Si ricorda che tale garanzia è soggetta a registrazione, con l’aliquota dello 0,50%, solo "in caso d'uso".

Si chiarisce che la base imponibile dell’imposta c.d. “di titolo”, dell’atto di garanzia (nel caso una fideiussione) formata per corrispondenza, non è costituita dall’intera somma garantita ma dalla parte dell’atto enunciato “non ancora eseguita”. Tale importo coincide, in sostanza, con la parte di credito per la cui esecuzione è stato attivato il procedimento giudiziario e, quindi, con il valore del credito il cui pagamento sia stato “ingiunto” al debitore e al fideiussore tramite l’atto giudiziario. Ciò per salvaguardare il necessario collegamento fra il momento dell’imposizione e l’attualità della capacità contributiva espressa dall’atto enunciato.
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