Atti plurimi, unica imposta
Pubblicato il 04 novembre 2008
Su un pluralità di negozi contenuti in un unico documento – è, ad esempio, il caso di più negozi soggetti ad imposta fissa o di più negozi soggetti ad imposte proporzionali, ciascuna delle quali non raggiunga l’importo fisso minimo - il notariato ha registrato (nello Studio n. 144-2008/T approvato dalla Commissione studi tributari del 23 maggio 2008) comportamenti difformi del Fisco in ordine al metodo da seguire per l’applicazione dell’imposta di registro. La prassi agenziale osservata per gli atti plurimi soggetti ad imposte proporzionali, quando più disposizione generano la liquidazione di imposte inferiori al minimo (sia singolarmente che nel totale), è che sia dovuta unica imposta fissa, non tante fisse per quanti siano i negozi. Una regola che il notariato intende utilizzabile anche per l’imposta fissa, qualunque ne sia il fondamento, poiché essa segna in ogni caso la riduzione della pretesa tributaria alla sola remunerazione del servizio di registrazione. Questa interpretazione conduce alla conclusione che a dover essere remunerata con una prestazione non inferiore al minimo è la complessiva registrazione. Formalità che resta unica anche ove riguardi gli atti plurimi.