Attività di compagnia telefonica agli anziani e servizi pubblici essenziali

Pubblicato il 11 ottobre 2006

Rispondendo ad un’istanza di interpello avanzata dalla segreteria provinciale dell’Uil (Latina), il ministero del Lavoro - nota protocollo n. 4581/2006 – ha chiarito che l’attività di compagnia telefonica agli anziani non è un servizio pubblico essenziale e, dunque, non è limitata nell’esercizio del diritto di sciopero.

Ai sensi della legge n. 146/1990, spiega il Ministero, sono considerati servizi pubblici essenziali quelli volti a garantire il godimento dei diritti della persona tutelati dalla Costituzione (diritto alla vita, alla salute, all’assistenza, alla previdenza, ecc.) e per i quali la regolamentazione del diritto di sciopero dettata dalla legge medesima mira, pertanto, a garantire l’erogazione delle prestazioni indispensabili al godimento dei predetti diritti.

Il servizio di intrattenimento, inteso come ascolto e conversazione, non rientra invece nell’elenco indicato. Mentre, una valenza diversa avrebbe il caso in cui il servizio telefonico prestato agli anziani consista nel rimediare a situazioni di emergenza oppure nel prestare interventi di soccorso in situazioni di bisogno. Esclusivamente in questo caso, infatti, si verificherebbe l’ipotesi di un servizio diretto a garantire il diritto costituzionale dell’assistenza sociale, indipendentemente dalla natura del soggetto che lo eroga.

In secondo luogo, l’interpello chiede conferma della possibilità, per un’azienda che applichi il Ccnl delle cooperative sociali, di assumere lavoratori con contratto part-time verticale comprendente nell’orario settimanale tutte le domeniche dell’anno. Il Welfare ha risposto positivamente, ricordando che nelle ipotesi di cumulo di più rapporti di lavoro a tempo parziale con più datori di lavoro, resta fermo l’obbligo del rispetto dei limiti di orario di lavoro e del diritto al riposo settimanale del lavoratore (D.Lgs. n. 66/2003).

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