Attività rischiose, astensione valutata caso per caso

Pubblicato il 09 agosto 2008 Il ministero del Lavoro, con l’interpello n. 28/2008, risponde ai consulenti del lavoro che chiedono se la Dpl (direzione provinciale del lavoro) può negare la proroga dell’astensione obbligatoria senza considerare la valutazione rischi effettuata dal datore di lavoro e senza il parere della Asl. Nella risposta è chiarito che la proroga dell’astensione obbligatoria dal lavoro delle lavoratrici madri in caso di attività rischiose viene disposta dalla Dpl in base ad una valutazione diretta delle condizioni di lavoro e dell’organizzazione aziendale a prescindere dal documento di valutazione dei rischi redatto dal datore. Nell’interpello, inoltre, il Ministero ha precisato che con “attività di trasporto e sollevamento pesi”, che dà la possibilità di richiedere alla Dpl la proroga dell’astensione obbligatoria fino al 7° mese di età del figlio se si è nell’impossibilità di destinare la lavoratrice madre ad altre mansioni, si intende riferirsi al “trasporto sia a braccia che a spalle, sia con carretti a ruote su strada o su guida, e al sollevamento dei pesi compreso il carico e scarico ed ogni altra operazione connessa” (ex articolo 5 del Dpr 1026/1976).
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Bando ISI 2025: dall'Inail 600 milioni di euro a fondo perduto per la sicurezza

19/12/2025

Inail: nuove funzionalità per l'accesso agli atti

19/12/2025

Terzo settore: aggiornate le Norme di comportamento degli organi di controllo

19/12/2025

Prelievo erariale unico: compilazione modello F24 Accise

19/12/2025

Licenziamento per GMO dopo riorganizzazione aziendale con AI: legittimo

19/12/2025

5 per mille Onlus: elenchi 2025 pubblicati e nuove regole 2026

19/12/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy