Attività contestata, prova al professionista

Pubblicato il 23 marzo 2016

Spetta al professionista l’onere probatorio ex articolo 2697 del Codice civile nell’ipotesi di contestazione da parte del committente in ordine all’effettività e alla consistenza delle prestazioni eseguite.

Quest’ultima contestazione, per contro, al fine di investire il giudice del potere­/dovere di verificarne la fondatezza, non è necessario che abbia carattere specifico.

Sufficiente contestazione generica

E’ ossia sufficiente una contestazione anche di carattere generico, sollevata dall'opponente­/convenuto in ordine all'espletamento ed alla consistenza dell'attività, per far sorgere in capo al professionista l'onere di provare in ordine tanto all'attività svolta quanto alla corretta applicazione della pertinente tariffa.

E’ quanto ribadito dalla Cassazione nel testo della sentenza n. 5612 del 22 marzo 2016 nell’ambito di una controversia tra un professionista, un architetto, ed il Comune che lo aveva incaricato di un progetto.

Nel caso in esame, la Suprema corte ha ritenuto che il giudice di appello avesse errato a non tener conto delle risultanze istruttorie dalle quale emergeva la prova dell'avvenuta esecuzione dell'incarico attraverso la consegna degli elaborati progettuali.

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