Attività di locazione breve, chiarimenti Entrate

Pubblicato il 27 agosto 2020

Con la risposta ad interpello n. 278 del 26 agosto 2020, l’Agenzia delle Entrate fornisce alcune precisazioni in merito all’attività di locazione breve, con riferimento al corretto inquadramento ai fini delle imposte sui redditi.

L’istante, un contribuente che intende locare alcune abitazioni di cui è proprietario, ubicate in 4 regioni diverse, osservando i rispettivi regolamenti regionali e quindi i requisiti per lo svolgimento dell'attività di locazione breve in forma non imprenditoriale, chiede di sapere se i relativi redditi conseguiti dalla suddetta attività costituiscano redditi fondiari, ai sensi degli articoli 36 e 37 del d.p.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), oppure reddito d'impresa di cui all'art. 55 del TUIR tenuto conto del loro numero complessivo.

L’Agenzia delle Entrate nel fornire il proprio parere ha passato in rassegna, in primo luogo, la norma relativa alle locazioni brevi (articolo 4 del Dl n. 50/2017), che ha introdotto una specifica disciplina fiscale in materia, e, poi, la circolare agenziale n. 24/E/2017.

Riferendosi al particolare caso analizzato, in attesa dell’emanazione del regolamento indicativo che definisca i criteri in base ai quali l'attività di locazione breve si presume svolta in forma imprenditoriale (che però non risulta essere stato ancora emanato), l’Agenzia ritiene che: “l'attività di locazione breve, anche se esercitata su più unità immobiliari, per la quale ci si avvale dell'intermediazione di soggetti terzi che gestiscono siti internet specializzati e in relazione alla quale i servizi che vengono resi in aggiunta sono esclusivamente le utenze, la fornitura iniziale di biancheria e la pulizia finale, in assenza di un'organizzazione della stessa attività in forma di impresa, ai sensi dell'articolo 2082 del cc, costituisca reddito fondiario ai sensi degli articoli 36 e 37 del Tuir, e rientri nel regime appunto delle locazioni brevi”.

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