Attività d’impresa cessata: possibile il riporto delle perdite pregresse

Pubblicato il 26 novembre 2020

L’Agenzia delle Entrate, nella risposta ad interpello n. 556/2020, si esprime sulla possibilità della riportabilità delle perdite al momento della cessazione dell'attività d'impresa.

Una ditta individuale in contabilità semplificata che ha optato, a partire dal 2017, per il regime di cassa, realizzando, in tale anno, una perdita dovuta alla deduzione del valore delle rimanenze finali, e nel 2018 una perdita dovuta alla perdurante crisi di settore, decide di dichiarare la cessione della propria attività nel 2019, realizzando in tale esercizio un utile dovuto sopratutto alla vendita delle rimanenze di magazzino.

La società richiama la precedente risposta n. 45/E/2020, nella quale l’Amministrazione finanziaria aveva reso un importante chiarimento per i contribuenti in regime di contabilità improntato al criterio di cassa che cessano la propria attività: secondo l’Agenzia, infatti, per questi ultimi è riconosciuta la possibilità di dedurre integralmente la perdita fino a concorrenza del reddito di impresa.

L’istante osserva che tale risposta riguardava il caso di un'attività cessata nel 2018, con perdite derivanti dal periodo di imposta 2017; al riguardo, chiede se analoga soluzione è applicabile anche nel caso in cui la cessazione avviene nell'anno 2019, ovvero con un'annualità intermedia anno 2018, in cui ha rilevato una perdita di euro 23.147.

Cessazione attività, deduzione integrale delle perdite d’impresa riferite ai periodi precedenti

L’Agenzia, nella risposta n. 556/2020 del 23 novembre, ribadisce che – con riferimento al caso di specie – la società, nel periodo di imposta di cessazione dell'attività (2019), possa dedurre integralmente, sino a concorrenza del reddito di impresa imponibile, le perdite d'impresa rinvenienti dai periodi di imposta antecedenti che si sono generate:

Secondo l’Agenzia, dunque, con riferimento al passaggio dal principio di competenza a quello di cassa, in tema di riportabilità delle perdite al momento della cessazione dell'attività, l'intero realizzo del valore delle rimanenze finali a causa della cessazione dell'attività consente di riconoscere in compensazione l'intero ammontare delle perdite fiscali riportate fino a concorrenza del reddito prodotto.

La finalità perseguita dalla modulazione delle deduzioni delle perdite fiscali per i primi tre periodi d'imposta successivi all'applicazione del regime di cassa consiste proprio nell'evitare perdite di gettito suscettibili di verificarsi a ridosso del passaggio dal principio di competenza a quello di cassa.

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