Attività immateriali, deduzione del maggior valore. Codice tributo per sostitutiva

Pubblicato il 24 giugno 2022

In materia di rivalutazione dei beni d’impresa ex Decreto Agosto (Dl n. 104/2020) la legge di bilancio 2022, comma 622, ha operato delle modifiche aggiungendo due commi all’art. 110.

LdB 2022: limiti alla deducibilità delle attività immateriali

Per effetto di tale nuova disposizione, è stato posto un limite alla deducibilità, ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap, del maggior valore attribuito alle attività immateriali d’impresa in sede di rivalutazione e di riallineamento (ai sensi dei commi 4, 8 e 8-bis dell’articolo 110).

In particolare per le attività immateriali le cui quote di ammortamento sono deducibili in misura non superiore ad un diciottesimo del costo o del valore, la deduzione deve essere effettuata, in ogni caso, in misura non superiore, per ciascun periodo d’imposta, a un cinquantesimo di detto importo (ossia in 50 anni).

Però il successivo neo comma 8-quater, in deroga a quanto appena illustrato, consente di effettuare la deduzione del maggior valore imputato in misura non superiore, per ciascun periodo d’imposta, a un diciottesimo di detto importo, mediante il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali, nella misura corrispondente a quella stabilita per l’ipotesi di conferimento d’azienda (art. 176, comma 2-ter, TUIR) e cioè:

Dunque, versando la suddetta imposta sostitutiva, è possibile continuare a dedurre le quote di ammortamento dei marchi e dell’avviamento nella misura non superiore a un diciottesimo del valore rivalutato o riallineato.

Si precisa che l’imposta sostitutiva in parola va versata scorporando il 3 per cento applicato alla rivalutazione.

Imposta sostitutiva per la deduzione del maggior valore

La risoluzione n. 31 del 24 giugno 2022, dell’Agenzia delle Entrate, per dare la possibilità di eseguire il versamento in parola con F24, ha attivato il seguente codice tributo:

“1862” denominato “IMPOSTA SOSTITUTIVA SUL MAGGIOR VALORE ATTRIBUITO ALLE ATTIVITA’ IMMATERIALI - art. 110, comma 8-quater, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104”.

Il codice va esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “Anno di riferimento” si riferisce all’anno del versamento, nel formato “AAAA”.

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