Attività lavorativa durante la malattia: solo un medico può verificare che sia stata ritardata la guarigione

Pubblicato il 28 settembre 2018

Per la Suprema Corte di Cassazione, sentenza n. 23026 del 26 settembre 2018, non si può asserire che un lavoratore in malattia abbia pregiudicato la guarigione o comunque il recupero dell’idoneità fisica per consentire la ripresa del servizio solo perché rientra nella conoscenza comune il fatto che lo svolgimento di attività in posizione eretta aggravi i problemi alla colonna vertebrale.

Infatti, tale valutazione presuppone una specifica competenza in campo medico ed involge la capacità di apprezzare l'interazione di una condotta con riguardo al recupero della capacità lavorativa che non può essere ritenuta di comune conoscenza ma necessita, invece, di un approfondimento tecnico scientifico.

Pertanto, è stato ritenuto illegittimo il licenziamento intimato per giusta causa ad una lavoratrice cui era stato addebitato di aver espletato attività lavorativa all'interno di una gelateria nei giorni in cui - come attestato dalla certificazione medica inviata alla datrice di lavoro - era assente dal lavoro per malattia.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Attività ferroviarie - Verbale di accordo del 30/7/2025

08/08/2025

CCNl Enti di sviluppo industriale - Stesura dell'1/8/2025

08/08/2025

Ccnl Consorzi ed Enti di Sviluppo industriale. Rinnovo

08/08/2025

Ccnl Attività ferroviarie. Rateizzazione una tantum

08/08/2025

Contributi ferie non godute: versamento entro il 20 agosto

08/08/2025

Congedo di paternità obbligatorio: anche alla madre intenzionale dal 24 luglio

08/08/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy