Attività non tipiche soggette alla Cassa

Pubblicato il 27 gennaio 2016

E’ l’oggettiva riconducibilità alla professione dell’attività concreta posta in essere, ancorché questa non sia riservata per legge alla professione medesima, a determinare l’imponibile contributivo in materia di previdenza di ingegneri ed architetti.

Rileva il collegamento alle cognizioni tecniche professionali

Ciò che rileva è che le cognizioni tecniche di cui dispone il professionista abbiano influito sull’esercizio dell’attività.

La limitazione dell’imponibile contributivo ai soli redditi da attività professionali tipiche non trova infatti fondamento nell’articolo 7 della Legge n. 1395/23 né negli articoli 51, 52 e 53 del Regio decreto n. 2537/25, i quali riguardano soltanto la ripartizione di competenze tra ingegneri e architetti.

Inoltre, l’articolo 21 della Legge n. 6/1981 stabilisce unicamente che l’iscrizione alla Cassa è obbligatoria per tutti gli ingegneri e gli architetti che esercitano la libera professione con carattere di continuità.

E’ questo il consolidato indirizzo giurisprudenziale a cui la Corte di cassazione, Sezione lavoro, con sentenza n. 1347 del 26 gennaio 2016, ha inteso dare continuità per quel che riguarda le attività soggette alla contribuzione Inarcassa.

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