Attività praticante Niente compenso al dominus

Pubblicato il 26 ottobre 2016

Il titolare di uno studio legale non può pretendere il compenso per le pratiche stragiudiziali portate avanti da un praticante in favore dei suoi parenti.

A chiarirlo la Corte di Cassazione, seconda sezione civile, respingendo le ragioni di un avvocato, che aveva dapprima ottenuto decreto ingiuntivo – poi revocato a seguito di opposizione - per il pagamento di prestazioni professionali svolte dal suo praticante.

Secondo la Corte, con sentenza n. 21543 del 25 ottobre 2016  – accogliendo le censure dei clienti – non erano nella specie emersi elementi idonei a confermare il conferimento anche solo verbale dell’incarico al dominus titolare di studio. Mentre, per altro verso, appare incontestabile che gli stessi avessero avuto un rapporto diretto solo con il proprio nipote, praticante del ricorrente ed al tempo abilitato allo svolgimento di attività stragiudiziale. 

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