Atto di mera riscossione? Niente definizione agevolata della lite

Pubblicato il 22 dicembre 2022

Niente definizione agevolata della lite avente ad oggetto un atto di mera riscossione.

E' stato accolto, dalla Cassazione, il ricorso con cui l'Agenzia delle Entrate aveva impugnato la declaratoria di estinzione di un giudizio pronunciata dalla CTR nella controversia avente ad oggetto una cartella di pagamento su avviso di liquidazione di maggior imposta di registro, avviso impugnato e divenuto definitivo.

Diversamente dall'organo giudicante in primo grado, la Commissione tributaria regionale aveva ritenuto che la controversia in oggetto fosse soggetta alla definizione agevolata.

Per questo motivo, aveva considerato illegittimo il diniego che la CTP aveva opposto alla domanda di definizione della lite, presentata dai contribuenti ex art. 6 Dl. n. 119/2018.

L'Amministrazione, di contrario avviso, si era rivolta alla Suprema corte, lamentando falsa applicazione della disposizione appena richiamata.

Definibili solo le controversie aventi ad oggetto atti impositivi

Con ordinanza n. 37401 del 21 dicembre 2022, la Corte di cassazione ha giudicato fondata la predetta doglianza, dopo aver richiamato il disposto dell'art. 6, comma 1 citato, secondo cui sono espressamente definibili solo le controversie aventi ad oggetto atti impositivi.

Gli Ermellini, quindi, hanno rammentato le importanti puntualizzazioni rese dalle Sezioni Unite civili sull'interpretazione dell'espressione "atto impositivo" contenuta nella citata norma: l'atto impositivo è quello che impone per la prima volta al contribuente una prestazione determinata nell'an e nel quantum.

E' stato concluso, ciò posto, che, anche il giudizio avente ad oggetto l'impugnazione della cartella emessa in sede di controllo automatizzato, con la quale l'amministrazione finanziaria liquida le imposte calcolate sui dati forniti dallo stesso contribuente, dà origine a una controversia suscettibile di definizione agevolata, laddove la predetta cartella costituisca il primo ed unico atto col quale la pretesa fiscale è comunicata al contribuente, essendo come tale impugnabile non solo per vizi propri ma anche per motivi attinenti al merito della pretesa.

Con specifico riferimento agli avvisi di liquidazione dell'imposta di registro, quindi, il costante indirizzo di legittimità ha concluso che la definizione dell'atto come avviso di liquidazione "non vale ad escludere la sua natura di atto impositivo, quando esso sia destinato ad esprimere, per la prima volta, nei confronti del contribuente, una pretesa fiscale maggiore di quella applicata, essendo sufficiente che la sua contestazione da parte del contribuente sia idonea ad integrare una controversia effettiva, e non apparente, sui presupposti e sui contenuto dell'obbligazione tributaria".

Impostazione, questa, recepita anche dall’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 6/E del 2019, secondo la quale, ai fini della definizione agevolata del 2018, rileva la natura sostanziale dell'atto impugnato, che prescinde dal nomen iuris utilizzato nella specie.

Nel caso esaminato, dunque, la CTR aveva errato nel ritenere che la controversia fosse soggetta alla definizione agevolata dato che la cartella in questione non costituiva il primo ed unico atto con il quale la pretesa fiscale era stata comunicata ai contribuenti: essa non era un atto impositivo ma un atto di mera riscossione.

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