Aumento di capitale di società poi fallita: per l'imposta di registro il contribuente non è il notaio

Pubblicato il 26 marzo 2010
L'Avvocato generale Ue, Ján Mazak, ha depositato le proprie conclusioni sul procedimento pregiudiziale avviato dalla Corte di cassazione italiana (causa C-35/09) con riferimento ad una vicenda in cui un notaio aveva redatto un verbale di assemblea straordinaria con aumento di capitale per una società, poi, fallita. A seguito di detto fallimento, al notaio, quale unico debitore, era stata ingiunto il pagamento dell'imposta di registro. Da qui il ricorso del professionista innanzi ai giudici tributari; in particolare, la Commissione tributaria regionale del Veneto aveva accolto le istanze avanzate dal notaio qualificando l'imposta come complementare e non principale. In seguito era stata adita la Corte di legittimità.

Secondo l'Avvocato generale, nel caso di specie, il notaio non poteva essere considerato il debitore dell'obbligazione tributaria. Ai sensi della Direttiva 69/335/Cee, infatti, è solo la società di capitali destinataria del conferimento a essere qualificata come contribuente dell'imposta. Per contro, il notaio, che in base alla legge italiana deve versare l'importo equivalente all'imposta del registro, può essere adito solo in base a una responsabilità solidale, prevista a titolo di garanzia.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Vertenze sindacali, comunicazioni ai dipendenti: non è condotta antisindacale

01/10/2025

Accordo Italia – Moldova: l'INPS spiega cosa cambia per le pensioni

01/10/2025

Campagna RED ordinaria 2025: dichiarazione redditi 2024

01/10/2025

Lavoro sportivo dilettantistico: chiarimenti Entrate su compensi, premi e IRAP

01/10/2025

Sezione speciale imprese culturali e creative dal 30 settembre 2025

01/10/2025

Inps: pignorabilità prestazioni previdenziali non pensionistiche

01/10/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy