Autentica firma atti offensivi. Niente calunnia per il difensore

Pubblicato il 29 dicembre 2015

Con sentenza n. 50756 depositata il 28 dicembre 2015, la Corte di Cassazione, sesta sezione penale- ha assolto un legale – accogliendone il ricorso – dal reato di calunnia, per aver autenticato la firma di un cliente in un atto di revoca contenente espressioni diffamatorie nei confronti un pubblico ministero.

Per la compartecipazione nel delitto di calunnia, infatti - ha precisato la Cassazione – è necessario provare che l'imputato, benché non abbia materialmente né firmato né presentato in sede giudiziaria gli atti contenenti le affermazioni calunniose, ne abbia quantomeno effettuato la stesura di pieno concerto con la persona incaricata di presentarli.

Nel caso in esame, tuttavia, non può ritenersi che il ricorrente abbia agito di concerto con l'assistito (qui coimputato), essendosi egli, nell'esercizio della sua attività di difensore, limitato a predisporre e redigere gli atti qui in considerazione; atti che risultano essere stati tuttavia materialmente firmati e presentati dal solo assistito e dal legale unicamente sottoscritti per autentica, con il logico corollario che quest'ultimo non ha affatto inteso assumerne la paternità .

 

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Messaggi WhatsApp: quando è legittimo licenziamento

07/04/2026

INPS, Certificazione Unica 2026 : modalità di rilascio

07/04/2026

Niente confisca per equivalente con debito fiscale rateizzato

07/04/2026

Credito d’imposta ZLS: escluso l’ammodernamento dei beni

07/04/2026

Comporto e disabilità: quando il licenziamento diventa discriminatorio

07/04/2026

Rottamazione cartelle: tutte le scadenze da ricordare

07/04/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy