Autentica firma atti offensivi. Niente calunnia per il difensore

Pubblicato il 29 dicembre 2015

Con sentenza n. 50756 depositata il 28 dicembre 2015, la Corte di Cassazione, sesta sezione penale- ha assolto un legale – accogliendone il ricorso – dal reato di calunnia, per aver autenticato la firma di un cliente in un atto di revoca contenente espressioni diffamatorie nei confronti un pubblico ministero.

Per la compartecipazione nel delitto di calunnia, infatti - ha precisato la Cassazione – è necessario provare che l'imputato, benché non abbia materialmente né firmato né presentato in sede giudiziaria gli atti contenenti le affermazioni calunniose, ne abbia quantomeno effettuato la stesura di pieno concerto con la persona incaricata di presentarli.

Nel caso in esame, tuttavia, non può ritenersi che il ricorrente abbia agito di concerto con l'assistito (qui coimputato), essendosi egli, nell'esercizio della sua attività di difensore, limitato a predisporre e redigere gli atti qui in considerazione; atti che risultano essere stati tuttavia materialmente firmati e presentati dal solo assistito e dal legale unicamente sottoscritti per autentica, con il logico corollario che quest'ultimo non ha affatto inteso assumerne la paternità .

 

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