Completo il quadro giuridico e amministrativo delle modifiche intervenute con la legge di Bilancio 2025 sulle modalità di imposizione fiscale dei veicoli concessi, in uso promiscuo, ai lavoratori dipendenti.
A seguito dell’emanazione della legge 30 dicembre 2024, n. 207, e della disciplina transitoria contenuta nel decreto legge 28 febbraio 2025, n. 19, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito, con la circolare 10/E, la portata delle nuove misure in vigore dal 1° gennaio 2025, che disincentivano, di fatto, l’acquisto e la circolazione di veicoli più inquinanti.
Svariate le condizioni e le tempistiche per la corretta valorizzazione del benefit “auto” ad uso promiscuo. Incideranno, infatti, tre fattori chiave:
L’auto o il veicolo aziendale assegnato al lavoratore dipendente ad uso promiscuo rientra certamente tra i fringe benefit più esclusivi e ricercati. Tale bene, come tutte le somme o i valori concessi in vigenza del rapporto di lavoro, viene attratto dal c.d. principio di onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente. L’imposizione fiscale dei veicoli concessi ad uso promiscuo, in particolar modo, è regolamentata dall’art. 51, comma 4, lett. a), TUIR.
Già dal 2020, il legislatore ha tentato di disincentivare l’acquisto e la circolazione dei veicoli più inquinanti, modificando il precedente criterio di concorrenza al reddito imponibile delle auto concesse ad uso promiscuo ai percettori di redditi di lavoro dipendente.
Prima delle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2020, il computo, ai fini reddituali, dell’autovettura ad uso promiscuo era effettuato sulla base del 30% dell’importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 km, per il c.d. costo chilometrico annualmente reso noto con le tabelle ACI pubblicate in G.U.
Successivamente, la legge di Bilancio citata ha previsto una vera e propria “scala” di maggior incidenza, ai fini del computo del reddito complessivo, per i veicoli più inquinanti.
Per una più chiara comprensione delle modifiche intervenute nel corso degli ultimi anni, si riepilogano nella seguente tabella le modifiche intervenute ante legge di Bilancio 2025:
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Immatricolazione veicolo |
Assegnazione veicolo |
Rilevanza ai fini fiscali |
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Entro il 30/06/2020 |
Entro il 30/06/2020 |
30% x 15.000 x Costo Km ACI |
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Entro il 30/06/2020 |
Dal 01/07/2020 |
Art. 51, comma 3, TUIR |
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Dal 01/07/2020 |
Dal 01/07/2020 |
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Sulle modifiche operate dal comma 633, art. 1, legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di Bilancio 2020), le indicazioni di prassi amministrativa sono contenute nella risoluzione 14 agosto 2020, n. 46/E.
L’art. 1, comma 48, legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di Bilancio 2025), ha previsto, al fine di raggiungere gli obiettivi di transizione ecologica ed energetica, una rivisitazione integrale della disciplina contenuta nel sopracitato art. 51, comma 4, lett. a), TUIR, secondo cui gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, concessi in uso ai percettori di redditi di lavoro dipendente con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025, concorrono alla formazione del reddito imponibile nella misura del 50% dell’importo corrispondente alla percorrenza media di 15.000 km, moltiplicato per il costo chilometrico annualmente reso noto con le tabelle ACI.
Detto valore è ridotto, rispettivamente, al 10% e al 20% per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica e per i veicoli elettrici ibridi plug-in.
La nuova disciplina, pertanto, si applica ai veicoli che congiuntamente soddisfano i seguenti requisiti:
Ciò premesso, al fine di assicurare una progressiva attuazione delle misure di transizione energetica in argomento, nonché in applicazione dei principi di progressività e proporzionalità per famiglie ed imprese, l’art. 6, comma 2-bis, decreto legge 28 febbraio 2025, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2025, n. 60, ha introdotto il nuovo comma 48-bis, alla legge di Bilancio 2025, secondo cui “resta ferma l’applicazione della disciplina dettata dall’art. 51, comma 4, lett. a), (…), nel testo vigente al 31 dicembre 2024, per i veicoli concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024, nonché per i veicoli ordinati dai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo dal 1° gennaio 2025 al 30 giugno 2025”.
Conseguentemente:
A titolo esemplificativo, l’Agenzia delle Entrate, nella circolare 3 luglio 2025, n. 10, evidenzia che:
In tutti i rimanenti casi, il trattamento fiscale del benefit dovrà essere determinato assumendo il valore normale del bene, secondo le previsioni di cui all’art. 51, comma 3, primo periodo, TUIR, per la sola parte riferibile all’uso privato.
A titolo esemplificativo, dunque, la predetta regola troverà applicazione nel caso di veicoli ordinati entro il 31 dicembre 2024, concessi in uso promiscuo ai dipendenti con contratti stipulati nel 2024, immatricolati nel 2025 e consegnati ai lavoratori a luglio 2025.
In tal caso, infatti, non troverebbero applicazione né la precedente versione dell’art. 51, comma 4, lett. a), in quanto il veicolo è immatricolato e consegnato nel 2025, né la disciplina transitoria prevista dal secondo periodo dell’ultimo introdotto comma 48-bis, in quanto la consegna avviene dopo il 30 giugno 2025. Parimenti, non possono trovare applicazione le previsioni della legge di Bilancio 2025, in quanto contratto, immatricolazione e consegna non si sono verificati tutti, nel 2025.
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QUADRO NORMATIVO Legge 30 dicembre 2024, n. 207 Decreto legge 28 febbraio 2025, n. 19, convertito, dalla legge 24 aprile 2025, n. 60 |
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