Auto in corsa? Verbale non gode di fede privilegiata

Pubblicato il 14 luglio 2018

L'efficacia di prova legale del verbale di accertamento dell’infrazione stradale non si estende alle valutazioni espresse dal pubblico ufficiale e alla menzione di fatti avvenuti in sua presenza o di apprezzamenti personali mediati attraverso la occasionale percezione sensoriale di accadimenti “così repentini da non potersi verificare e controllare secondo un metro obiettivo e senza margine di apprezzamento”.

E’ quanto avviene, ad esempio, nel caso di identificazione del conducente di un veicolo in corsa.

Il principio di dritto in esame è stato ribadito dalla Corte di cassazione con ordinanza n. 18587 del 13 luglio 2018, con cui i giudici di legittimità hanno accolto il ricorso promosso da un conducente e volto all’annullamento di una multa per violazione del Codice della strada irrogata per avere asseritamente guidato l'autovettura della moglie nonostante la sospensione della patente di guida.

Non necessaria querela di falso

L’uomo si era opposto alle decisioni di merito che avevano omesso di considerare le prove contrarie al contenuto del verbale redatto dai Carabinieri in ordine alla identità della persona che era alla guida dell'autoveicolo.

Nel dettaglio, i Carabinieri avevano visto transitare l'auto intestata alla moglie, ma non hanno avuto la possibilità di identificare de visu chi fosse il conducente dell'autovettura.

Quanto risultava dal verbale in ordine alla identità del conducente non godeva, ciò posto, di fede privilegiata e poteva essere contrastato da prova contraria, senza necessità di querela di falso.

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