Autocertificazioni senza ritardo

Pubblicato il 23 maggio 2009 Il Consiglio di Stato con la decisione n. 3905 resa nota pochi giorni fa, nel respingere il ricorso di una onlus che si è vista esclusa dal riparto del 5 per mille perché si è resa inadempiente all’obbligo di trasmettere entro il 30 giugno dell’anno di riferimento la prevista dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che confermasse la sussistenza dei requisiti che permettono la richiesta dei benefici, ha concluso che: la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che, secondo le prescrizioni normative, deve essere trasmessa mediante raccomandata con ricevuta di ritorno all’agenzia delle Entrate entro il 30 giugno, rappresenta un adempimento costitutivo che è essenziale ai fini dell’ottenimento della quota di riparto. La sua carenza non configura un puro errore formale, ma porta all’esclusione dal beneficio, senza possibilità di appello.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Fondo patrimoniale e figli sopravvenuti: l’atto può essere revocato

02/02/2026

Zona Franca Urbana sisma centro Italia: agevolazioni contributive anche per il 2026

02/02/2026

Guida dopo l’assunzione di stupefacenti: punibile solo se pericolosa

02/02/2026

Assegno Unico per i figli a carico 2026: domande, nuovi importi e ISEE

02/02/2026

Inps: minimali retributivi, massimali e soglie aggiornate

02/02/2026

Bonus investimenti ZES unica e ZLS: pronti i modelli per i crediti d’imposta 2026-2028

02/02/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy