Lavoratori autonomi artigiani e commercianti: al via la riduzione contributiva

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Al via la riduzione contributiva del 50% dedicata ai lavoratori autonomi che, per la prima volta, si iscrivono alle gestioni speciali INPS.

Con la circolare 24 aprile 2025, n. 83, l’Istituto previdenziale rende operative le previsioni contenute nell’art. 1, comma 186, legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di Bilancio 2025), secondo cui i contribuenti che si iscrivono per la prima volta, nel corso del 2025, alle gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, percettori di redditi d’impresa, anche in regime forfettario, potranno optare per la riduzione dei contributi dovuti nella misura del 50%.

Il beneficio, sebbene volto ad agevolare i lavoratori che entrano per la prima volta nel mondo del lavoro autonomo in forma d’impresa, riduce in maniera proporzionale la quota di contributi accreditati ai fini pensionistici.

L’agevolazione, inoltre, non è cumulabile con altre misure di riduzione della quota contributiva, sicché la stessa non potrà essere riconosciuta, ad esempio, ai lavoratori autonomi pensionati ultrasessantacinquenni che fruiscono della riduzione del 50% dei contributi, ovvero ai lavoratori autonomi in regime forfettario che godono della riduzione contributiva del 35%.

Chi può accedere alla riduzione contributiva 2025

L’art. 1, comma 186, della legge di Bilancio 2025, ha previsto, per il solo anno 2025, la possibilità, per i lavoratori che si iscrivono per la prima volta a una delle gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali che percepiscono redditi d’impresa, anche in regime forfettario, di richiedere una riduzione contributiva pari al 50%.

Conseguentemente rientrano nella platea dei beneficiari:

  • i titolari di ditte individuali e familiari che percepiscono redditi d’impresa, anche laddove adottino il c.d. regime forfettario;
  • i soci di società di persone e/o di capitali che prestano la propria opera all’interno dell’impresa;
  • i coadiuvanti e coadiutori familiari dei titolari.

Quanto al requisito temporale, l’iscrizione presso la gestione previdenziale in argomento deve necessariamente intervenire nell’arco temporale tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025.

Nota Bene
Per quanto attiene all’iscrizione di soci di società, l’Istituto previdenziale ha avuto modo di specificare che possono accedere alla riduzione esclusivamente coloro che abbiano fatto ingresso nelle quote sociali tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025, e che nel medesimo arco temporale abbiano soddisfatto i requisiti per l’iscrizione alla gestione previdenziale autonoma. In tal senso, i predetti due presupposti per il riconoscimento della riduzione contributiva dovranno, anche se non perfettamente coincidenti, ricadere, entrambi, nell’anno 2025.

 

Per i coadiuvanti o coadiutori familiari, in applicazione dei medesimi principi, potranno accedere alla riduzione contributiva esclusivamente coloro che risultino attivi presso la gestione previdenziale autonoma a decorrere dal 2025.

Sinteticamente, dunque, possono beneficiare della riduzione contributiva prevista dalla legge di Bilancio 2025 coloro che, nel corso dell’anno 2025, congiuntamente:

  • abbiano avviato un’attività lavorativa autonoma sia in forma di impresa individuale che societaria (con obbligo di iscrizione presso la gestione artigiani e commercianti);
  • si siano iscritti per la prima volta ad una delle gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali.
Nota Bene
Il requisito della “prima” iscrizione presso la gestione autonoma INPS va verificato a prescindere dal titolo per il quale il contribuente è stato iscritto. In tal senso non è rilevante, ai fini del riconoscimento della riduzione in trattazione, l’essere transitati dal ruolo di collaboratore a quello di titolare o viceversa, ovvero la mutata carica giuridica nell’ambito della compagine societaria.

 

La misura della riduzione contributiva

L’accesso alla riduzione contributiva consente al beneficiario di ridurre l’onere previdenziale ai fini IVS (invalidità, vecchiaia e superstiti) nella misura pari al 50% per un periodo di trentasei mesi, senza soluzione di continuità di contribuzione, a una delle due gestioni dalla data dell’avvio di impresa, ovvero dal primo ingresso nella società, avvenuti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025.

Nota Bene
La riduzione opera esclusivamente sulla quota IVS, sicché risulterà dovuto in misura piena il contributo di maternità (pari a 7,44 euro annui) e, per gli iscritti alla Gestione commercianti, l’aliquota contributiva aggiuntiva di cui all’art. 5, comma 2, decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, per il finanziamento dell’indennizzo in occasione della cessazione definitiva dell’attività commerciale senza aver raggiunto i requisiti per la pensione di vecchiaia.

 

Relativamente alla durata della riduzione, la norma prevede specificatamente che l’iscrizione presso le gestioni speciali autonome sia senza soluzione di continuità.

Come specificato nella circolare INPS 24 aprile 2025, n. 83, ciò sta a significare che il diritto al mantenimento della riduzione contributiva, per il periodo di trentasei mesi successivo alla prima iscrizione, è riconosciuto anche laddove il lavoratore cambi impresa o attività svolta, e dunque anche nel caso in cui lo stesso passi dalla gestione artigiani alla gestione commercianti e viceversa.

Attenzione
L’interruzione della continuità nella copertura contributiva determina la perdita del diritto alla riduzione contributiva in caso di successiva nuova iscrizione ad una delle gestioni speciali autonome dell’INPS.
Esempio
A titolo esemplificativo:
  • mantiene il diritto alla riduzione contributiva il soggetto che abbia avviato l’attività di commercio al dettaglio come ditta individuale e si sia iscritto quale esercente attività commerciali il 5 marzo 2025, qualora il 5 febbraio 2027 cessi tale attività e avvii, in data 15 marzo 2027, una nuova attività di artigiano quale socio di una S.n.c., in quanto, in tale fattispecie, sussiste la continuità di iscrizione alla gestione previdenziale, essendovi obbligo contributivo per i mesi di febbraio e marzo 2027;
  • perde il diritto alla riduzione contributiva il soggetto che abbia avviato l’attività di commercio al dettaglio come ditta individuale e si sia iscritto quale esercente attività commerciali il 5 marzo 2025, qualora il 5 febbraio 2027 cessi tale attività da artigiano e avvii, in data 20 aprile 2027, una nuova attività commerciale di vendita al dettaglio di terziario quale socio di una S.r.l, in quanto, in tale fattispecie, è carente il requisito di legge della continuità di iscrizione alla gestione previdenziale, non essendovi obbligo contributivo per il mese di marzo 2027.

Incumulabilità con altre agevolazioni

Per espressa previsione del comma 186, art. 1, della legge di Bilancio 2025, la nuova riduzione contributiva dedicata ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’INPS è alternativa rispetto ad altre misure agevolative vigenti che prevedono riduzioni di aliquota.

Conseguentemente, non è possibile riconoscere la riduzione:

  • ai lavoratori che già fruiscono della riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali con più di sessantacinque anni di età e già pensionati presso le gestioni dell’Istituto;
  • ai lavoratori che già fruiscono della riduzione contributiva del 35% dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali che applicano il c.d. regime forfettario previdenziale di cui all’art. 1, commi 77-84, legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Attenzione
La scelta sull’agevolazione da fruire è riferita sempre al singolo lavoratore e non già all’intero nucleo aziendale. In tal senso, dunque, un titolare attivo già dal 2024 in regime forfettario potrà optare per la riduzione contributiva del 50% prevista per il 2025 per il collaboratore familiare che abbia avviato l’attività nel corso del 2025.

Quanto al regime previdenziale forfettario, si evidenzia che – la cui domanda d’accesso per l’emissione 2025 è scaduta il 28 febbraio u.s. – i contribuenti che hanno già presentato l’istanza per la riduzione del 35% prima della pubblicazione della circolare INPS 24 aprile 2025, n. 83, potranno richiedere, comunque, l’applicazione della nuova riduzione contributiva prevista dalla legge di Bilancio 2025. In tal senso, dunque, la presentazione di tale ultima istanza comporterà la disapplicazione del regime previdenziale forfettario dalla data di prima iscrizione e l’applicazione della nuova riduzione contributiva 2025.

Nota Bene
La scelta di opzionare per la riduzione contributiva 2025 in luogo della riduzione previdenziale per i contribuenti in regime forfettario consentirà di poter fruire di quest’ultima successivamente alla scadenza della prima.

 

Esempio
Il titolare in regime forfettario con iscrizione alla gestione “art/com” a decorrere dal 5 gennaio 2025, che abbia inviato la richiesta, in data 27 febbraio 2025, per la fruizione della riduzione contributiva prevista dall’art. 1, comma 77-84, legge 23 dicembre 2014, n. 190, pari al 35%, potrà accedere alla riduzione prevista dalla legge di Bilancio 2025, senza perdere la successiva possibilità di fruire nuovamente del regime contributivo agevolato previsto dal comma 82 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al termine della fruizione della riduzione contributiva per i nuovi iscritti dell’anno 2025.

Come richiedere la riduzione contributiva 2025

La domanda per l’accesso alla nuova riduzione contributiva 2025 deve essere presentata dal titolare del “nucleo aziendale” accedendo al Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo), compilando il modulo dedicato, il cui rilascio verrà comunicato con apposito messaggio dell’Istituto.

I contribuenti che intendano accedere alla misura potranno, nell’attesa:

  • versare la contribuzione dovuta già ridotta, in applicazione delle nuove disposizioni;
  • versare la contribuzione in misura piena (e quindi senza riduzione), chiedendo successivamente la compensazione dell’importo eccedente con le successive rate, ovvero il rimborso dell’importo non dovuto.

L’Istituto previdenziale ha, altresì, specificato che:

  • nel caso in cui vi sia una variazione della posizione aziendale, non è necessario presentare una nuova istanza per ottenere il beneficio;
  • il contribuente potrà successivamente rinunciare al regime agevolato in argomento, perdendo il diritto alla riduzione contributiva a decorrere dal mese successivo alla presentazione dell’istanza.
Attenzione
ualora, a seguito dei controlli successivi, emerga la mancanza dei requisiti in capo al contribuente, o la sussistenza di un periodo precedente al 1° gennaio 2025 di attività lavorativa autonoma che avrebbe dato titolo all’iscrizione a una delle due gestioni previdenziali in argomento, l’Istituto procederà al disconoscimento della riduzione contributiva, con conseguente applicazione delle regole ordinarie di imposizione contributiva e al recupero dei contributi dovuti e non pagati, con aggravio delle sanzioni civili calcolate ai sensi della lettera b) del comma 8 dell’articolo 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituita, a decorrere dal 1° settembre 2024, dall’articolo 30, comma 1, lettera b), del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, a decorrere dalla data originaria di scadenza dei versamenti.

Si rileva, infine, che la nuova riduzione 2025 è da considerarsi aiuto di Stato in regime de minimis, talché sarà opportuno verificare che il contribuente non superi l’ammontare massimo di aiuti ammesso, pari a 300.000 euro nell’arco di tre anni solari a partire dalla data di concessione dell’aiuto.

Infografica - Riduzioni contributive artigiani e commercianti

 

QUADRO NORMATIVO

Legge 31 dicembre 2024, n. 207

INPS – Circolare 24 aprile 2025, n. 83

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