Autoliquidazione 2019/2020: le istruzioni operative del 13 gennaio 2020

Pubblicato il 23 gennaio 2020

Con le istruzioni operative del 13 gennaio 2020, l'INAIL fornisce i primi chiarimenti relativi all'autoliquidazione 2019/2020, ponendo particolare attenzione alle riduzioni contributive ed alle modalità di adempimento dei datori di lavoro.

Come di consueto, i datori di lavoro soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, per posizioni autonome o per l'impiego di personale dipendente o parasubordinato, devono predisporre la procedura denominata autoliquidazione al fine di regolare il premio assicurativo dovuto per l'anno precedente ed anticipare quello per l'anno in corso.

 

Il procedimento di autoliquidazione

Il procedimento di autoliquidazione consente di determinare il premio complessivamente dovuto dal datore di lavoro per i prestatori di lavoro, nonché il premio speciale artigiani. Rimangono esclusi gli altri premi speciali unitari (polizze alunni/studenti, frantoi, rx e sostanze radioattive, pescatori, facchini, ippotrasportatori e vetturini).

Pertanto, entro il 16 febbraio di ogni anno, il datore di lavoro dovrà procedere a:

Ai sensi dell'art. 18, comma 1, Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, considerato che per l'anno 2020 la data del 16 febbraio ricade nella giornata di domenica, l'intero versamento del premio ovvero la prima rata dovrà essere pagata entro e non oltre il 17 febbraio 2020.

Diversamente, la trasmissione della denuncia delle retribuzioni corrisposte nell'anno 2019 dovrà essere effettuata entro il 2 marzo 2020, in ragione della scadenza (29 febbraio 2020) cadente nella giornata di sabato.

Quest'ultimo adempimento potrà essere assolto esclusivamente per il tramite dei servizi telematici AL.P.I Online ovvero dalla sezione Invio telematico Dichiarazione Salari.    

 

IL SISTEMA DI AUTOLIQUIDAZIONE - AZIENDE COSTITUITE NEL 2019

 

La retribuzione imponibile ai fini INAIL

La retribuzione imponibile ai fini INAIL segue le modalità di determinazione dei redditi da lavoro dipendente, salvo applicazione di valori convenzionali e fermo restando i minimali ed i massimali, contrattuali e di legge (combinato disposto art. 51 del T.U.I.R e art. 29 Testo Unico n. 1124/1965).

In particolare, per la determinazione della retribuzione imponibile effettiva si dovrà tener conto dell'ammontare lordo corrisposto, con eccezione delle somme e dei valori indicati all'art. 29, commi 4 e 6, Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Ove l'importo, così calcolato, sia inferiore ai limiti di retribuzione giornaliera ovvero al minimo contrattuale, la retribuzione dovrà essere adeguata all'importo più elevato tra i due.

Per quanto concerne i lavoratori a tempo parziale, la base imponibile per il calcolo del premio assicurativo è costituita dalla retribuzione convenzionale oraria, minimale o tabellare, moltiplicata per le ore complessive da retribuire nel periodo assicurato, ivi comprese le ore di lavoro supplementare o straordinario.

Diversamente, per i lavoratori parasubordinati la base di calcolo per il premio dovuto è costituita da tutte le somme e valori percepiti nel periodo d'imposta, in ragione del rapporto di collaborazione, nel rispetto dei minimali e massimali di legge previsti per il pagamento delle rendite erogate dall'INAIL. Non essendo le prestazioni dei lavoratori parasubordinati "a tempo", l'applicazione del valore convenzionale dovrà essere riproporzionata ai mesi, o frazioni di mesi, di durata del rapporto di collaborazione.

La retribuzione convenzionale si applica, altresì, ai rapporti di tirocinio ed ai collaboratori familiari.

I valori minimali e massimali ovvero le retribuzioni convenzionali sono state emanate dall'Istituto con le circolari n. 11 del 9 maggio 2019 (valide sino al 30.06.2019) e n. 25 del 23 settembre 2019 (valide dal 01.07.2019).

Altresì, ove le retribuzioni dell'anno 2020 si presumano inferiori a quelle corrisposte e dichiarate nell'anno 2019, sarà onere dei datori di lavoro trasmettere la comunicazione, motivata, di riduzione del presunto, indicando le minori retribuzioni che prevedono di corrispondere nel corso del 2020, entro e non oltre il 17 febbraio 2020.

 

Addizionale per il Fondo vittime dell'amianto

Per il triennio 2018-2020 non si applica l'addizionale a carico delle imprese sui premi assicurativi relativi ai settori delle attività lavorative comportanti esposizione all'amianto. Pertanto, l'addizionale non è dovuta né sul premio di regolazione 2019 né sul premio di rata 2020.

 

Riduzioni del premio assicurativo

Come indicato nelle Istruzioni in commento, per l'autoliquidazione 2019/2020 si applicano le seguenti riduzioni contributive:

 

Modalità di pagamento del premio

Il pagamento del premio assicurativo potrà avvenire interamente entro il 17 febbraio 2020 ovvero in quattro rate trimestrali, ognuna pari al 25% del dovuto, comunicando all'Istituto tale scelta unitamente alla trasmissione delle dichiarazioni salari.

Ove il pagamento avvenga in forma rateale, per le sole rate successive alla prima, dovranno essere calcolati gli interessi pubblicati dal Ministero dell'economia e delle finanze e pari allo 0,93%.

Rata

Scadenza premio

Data di pagamento

Interessi

16/02/2020

17/02/2020

0

16/05/2020

18/05/2020

0,00226767

16/08/2020

20/08/2020

0,00461178

16/11/2020

16/11/2020

0,00695589

 

 

 

QUADRO NORMATIVO

INAIL - Istruzioni operative del 13 gennaio 2020

INAIL - Circolare 9 maggio 2019, n 11

INAIL - Circolare 23 settembre 2019, n. 25

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