Entro il 2 marzo 2026 dovranno essere trasmesse le dichiarazioni delle retribuzioni ai fini INAIL utili alla determinazione del premio assicurativo.
Sono obbligati alla dichiarazione dei salari tutti i soggetti aventi una posizione attiva presso l’Istituto assicurativo, a decorrere dal primo anno solare successivo a quello del provvedimento di iscrizione (quindi con PAT attiva nel 2025), ad esclusione di coloro che hanno provveduto a inviare – a seguito di cessazione dell’attività – la c.d. autoliquidazione ditte cessate.
Come di consueto, dunque, datori di lavoro e professionisti saranno chiamati a calcolare il premio assicurativo di conguaglio per l’anno 2025 (c.d. regolazione) e, contestualmente, a determinare l’acconto per l’anno 2026 (c.d. rata). La somma algebrica tra regolazione e rata costituirà il quantum da versare in un’unica rata, entro il 16 febbraio 2026, ovvero in quattro rate trimestrali (nei mesi di febbraio, maggio, agosto e novembre 2026).
I canali telematici di invio sono attivi dall’8 gennaio 2026.
Per la determinazione del premio assicurativo INAIL è preliminarmente necessario accedere alle informazioni riepilogate dall’INAIL nelle c.d. basi di calcolo.
Come reso noto nell’istruzione operativa INAIL 10 dicembre 2025, n. 10899, le basi di calcolo possono essere scaricate per singola azienda iscritta dalla sezione Fasciolo aziende > Visualizza comunicazioni, ovvero tramite il servizio “Visualizza basi di calcolo” o “Richiesta basi di calcolo”.
Tramite quest’ultimo servizio, in particolare, gli intermediari delegati possono scaricare le basi di calcolo richieste anche in un unico file in formato .pdf previa selezione dell’apposito flag.
Il modello, giacché rivisitato nella sua veste grafica, contiene tutte le indicazioni utili al calcolo del premio e, specificatamente, le indicazioni relative:
I dati delle retribuzioni effettivamente corrisposte ovvero delle retribuzioni convenzionali potranno essere trasmessi tramite i servizi:
Sono obbligati alla trasmissione della dichiarazione dei salari tutti i soggetti aventi una posizione assicurativa attiva presso l’Istituto a decorrere dal primo anno solare successivo a quello del provvedimento di iscrizione.
Sono, dunque, obbligati alla trasmissione dell’autoliquidazione 2026 coloro che hanno almeno una PAT attiva nel corso del 2025.
Nel caso in cui la posizione del soggetto assicurato sia cessata o variata successivamente alla comunicazione delle basi di calcolo – sempreché con incidenza nell’anno 2025 – sarà necessario, prima dell’invio della dichiarazione salari, attendere la ri-emissione delle basi di calcolo e il relativo aggiornamento dei sistemi informatici.
La ri-emissione è successiva alla conclusione della lavorazione della denuncia di variazione o di cessazione trasmessa.
Entro il 2 marzo 2026 (termine del 28 febbraio 2026, cadente di sabato e posticipato al primo giorno lavorativo utile successivo), i datori di lavoro e/o committenti dovranno calcolare e comunicare all’INAIL la denuncia delle retribuzioni.
Per effettuare detta dichiarazione annuale, gli interessati dovranno:
Il premio di autoliquidazione dovrà essere versato in unica rata entro il 16 febbraio 2026, ovvero in quattro rate trimestrali, ognuna pari al 25% del premio annuale, da maggiorare – per quelle successive alla prima – al tasso medio di interesse dei titoli di Stato per l’anno 2025, determinato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
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Nr. rata |
Data di scadenza |
Coefficienti interessi |
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1° |
16 febbraio 2026 |
0 |
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2° |
18 maggio 2026 |
0,00670548 |
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3° |
20 agosto 2026 |
0,01363699 |
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4° |
16 novembre 2026 |
0,02056849 |
Le retribuzioni da prendere a riferimento per il calcolo del premio assicurativo devono essere, invece, distinte tra retribuzioni effettive, retribuzioni convenzionali e retribuzioni di ragguaglio.
La retribuzione effettiva è pari, per la generalità dei lavoratori dipendenti, all’ammontare della retribuzione lorda corrisposta nel periodo di riferimento. Essa è, altresì, uguale all’imponibile contributivo INPS ed è rintracciabile sul Libro Unico del Lavoro dell’azienda. Tale retribuzione deve intendersi utile al computo per i lavoratori dipendenti, siano essi quadri, impiegati o operai, e deve essere presa a riferimento secondo il criterio di competenza.
Per i lavoratori a tempo parziale la base imponibile per il calcolo del premio assicurativo è la retribuzione convenzionale oraria (minimale o tabellare), determinata moltiplicando detta retribuzione per le ore complessive da retribuire nel periodo assicurativo (per l’anno 2025, il minimale di retribuzione oraria dei lavoratori part-time è pari a 8,60 euro, ovverosia il minimale giornaliero di € 57,32 x 6 : 40 (ore full-time)).
Per altre categorie di lavoratori, invece, quali ad esempio i tirocinanti, i familiari, i soci di imprese non artigiane, i collaboratori coordinati e continuativi, per il calcolo del premio assicurativo devono prendersi a riferimento le c.d. retribuzioni convenzionali, con i loro limiti minimali e massimali, nei termini resi noti dall’INAIL nella circolare 18 settembre 2025, n. 48.
Laddove, infine, manchino parametri di retribuzione effettiva o convenzionale, andrà presa a riferimento, in via residuale, la c.d. retribuzione di ragguaglio, che è pari al minimale di rendita. Per l’anno 2025 essa ha valori equiparati ai parametri già previsti per i lavoratori parasubordinati.
Ottenute le basi di calcolo e analizzate le retribuzioni utili alla determinazione del premio, è possibile procedere alla determinazione del premio assicurativo, come nell’esempio seguente:
Come specificato nella nota INAIL 22 dicembre 2025, n. 11245, le riduzioni contributive sul premio assicurativo applicabili nell’autoliquidazione 2025/2026 sono:
Con la deliberazione 21 luglio 2025, n. 146, il Consiglio di Amministrazione dell’INAIL ha approvato la nuova tabella A “Bonus” prevista dall’art. 20, comma 5, del MAT, nonché la modifica dell’aliquota di oscillazione prevista ai successivi commi 8 e 9.
Il decreto legge 31 ottobre 2025, n. 159, all’art. 1, comma 1, ha autorizzato l’INAIL a effettuare la revisione delle aliquote di oscillazione in bonus per andamento infortunistico, demandandone la relativa attuazione a un successivo decreto interministeriale.
Al fine di non penalizzare le aziende che potrebbero beneficiare della riduzione del premio già dal 2026, nelle more del perfezionamento del decreto in argomento, il Presidente dell’INAIL ha autorizzato l’applicazione, in via provvisoria, delle nuove aliquote previste per la determinazione del tasso per l’anno 2026.
Conseguentemente, in caso di mancata adozione del decreto interministeriale di cui all’art. 1, comma 3, decreto legge 31 ottobre 2025, n. 159, ovvero nelle ipotesi in cui lo stesso sia adottato con una formulazione diversa da quella proposta dall’INAIL (delibera n. 146/2025), l’Istituto si riserva la possibilità di chiedere i maggiori premi dovuti.
Inoltre, come reso noto sul sito istituzionale dell'Ente nel mese di luglio 2025, a decorrere dall'autoliquidazione 2025/2026 le basi di calcolo non saranno più disponibili in formato .txt ma esclusivamente in fomato .json.
Le retribuzioni utili al calcolo della rata 2026 dovranno essere pari a quelle del 2025. Laddove il datore di lavoro preveda, per l’anno 2026, di erogare retribuzioni inferiori (o superiori) rispetto a quelle risultanti per l’anno 2025 e intenda calcolare il premio dovuto per la “rata” su retribuzioni diverse da quelle inserite per la regolazione, dovrà inviare all’INAIL, entro il 16 febbraio 2026, la c.d. riduzione del presunto, utilizzando l’apposito applicativo online e specificando le motivazioni della richiesta (Licenziamento o dimissioni volontarie del personale soggetto all’assicurazione; ricorso alla CIG; prevista prossima cessazione dell’attività o ridimensionamento della stessa; ecc.).
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QUADRO NORMATIVO INAIL – Circolare 18 settembre 2025, n. 48 |
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