Autoliquidazione INAIL 2025/2026: guida al calcolo

Pubblicato il 22 gennaio 2026

Entro il 2 marzo 2026 dovranno essere trasmesse le dichiarazioni delle retribuzioni ai fini INAIL utili alla determinazione del premio assicurativo.

Sono obbligati alla dichiarazione dei salari tutti i soggetti aventi una posizione attiva presso l’Istituto assicurativo, a decorrere dal primo anno solare successivo a quello del provvedimento di iscrizione (quindi con PAT attiva nel 2025), ad esclusione di coloro che hanno provveduto a inviare – a seguito di cessazione dell’attività – la c.d. autoliquidazione ditte cessate.

Come di consueto, dunque, datori di lavoro e professionisti saranno chiamati a calcolare il premio assicurativo di conguaglio per l’anno 2025 (c.d. regolazione) e, contestualmente, a determinare l’acconto per l’anno 2026 (c.d. rata). La somma algebrica tra regolazione e rata costituirà il quantum da versare in un’unica rata, entro il 16 febbraio 2026, ovvero in quattro rate trimestrali (nei mesi di febbraio, maggio, agosto e novembre 2026).

I canali telematici di invio sono attivi dall’8 gennaio 2026.

Autoliquidazione 2026: i servizi online

Per la determinazione del premio assicurativo INAIL è preliminarmente necessario accedere alle informazioni riepilogate dall’INAIL nelle c.d. basi di calcolo.

Come reso noto nell’istruzione operativa INAIL 10 dicembre 2025, n. 10899, le basi di calcolo possono essere scaricate per singola azienda iscritta dalla sezione Fasciolo aziende > Visualizza comunicazioni, ovvero tramite il servizio “Visualizza basi di calcolo” o “Richiesta basi di calcolo”.

Tramite quest’ultimo servizio, in particolare, gli intermediari delegati possono scaricare le basi di calcolo richieste anche in un unico file in formato .pdf previa selezione dell’apposito flag.

Nota Bene
Tramite il servizio Richiesta basi di calcolo, inoltre, sarà possibile l’acquisizione del file delle basi di calcolo anche in versione .json.

Il modello, giacché rivisitato nella sua veste grafica, contiene tutte le indicazioni utili al calcolo del premio e, specificatamente, le indicazioni relative:

I dati delle retribuzioni effettivamente corrisposte ovvero delle retribuzioni convenzionali potranno essere trasmessi tramite i servizi:

Autoliquidazione 2026: soggetti obbligati alla trasmissione

Sono obbligati alla trasmissione della dichiarazione dei salari tutti i soggetti aventi una posizione assicurativa attiva presso l’Istituto a decorrere dal primo anno solare successivo a quello del provvedimento di iscrizione.

Sono, dunque, obbligati alla trasmissione dell’autoliquidazione 2026 coloro che hanno almeno una PAT attiva nel corso del 2025.

Attenzione
Come ribadito nella nota 4 dicembre 2024, n. 11783, che riprende quanto già affermato nella circolare 25 giugno 2021, n. 18, i datori di lavoro che abbiano provveduto a inoltrare una denuncia di cessazione dell’attività (chiusura delle PAT attive) dovranno avvalersi esclusivamente del servizio “Autoliquidazione ditte cessate”.
Pertanto, le aziende che nel corso del 2025 hanno utilizzato la sopradetta funzionalità, avendo completato gli adempimenti nei confronti dell’Istituto, non avranno a disposizione le basi di calcolo e non saranno tenute a inviare l’autoliquidazione 2026.
Laddove le predette imprese non abbiano ancora ricevuto il certificato di cessazione (es. chiusure nell’anno 2025 non ancora lavorate dall’Ente), la dichiarazione delle retribuzioni (solo regolazione) dovrà avvenire per il tramite del servizio Autoliquidazione ditte cessate, anche se le basi di calcolo sono state elaborate.

 

Nel caso in cui la posizione del soggetto assicurato sia cessata o variata successivamente alla comunicazione delle basi di calcolo – sempreché con incidenza nell’anno 2025 – sarà necessario, prima dell’invio della dichiarazione salari, attendere la ri-emissione delle basi di calcolo e il relativo aggiornamento dei sistemi informatici.

La ri-emissione è successiva alla conclusione della lavorazione della denuncia di variazione o di cessazione trasmessa.

Autoliquidazione 2026: il calcolo del premio assicurativo

Entro il 2 marzo 2026 (termine del 28 febbraio 2026, cadente di sabato e posticipato al primo giorno lavorativo utile successivo), i datori di lavoro e/o committenti dovranno calcolare e comunicare all’INAIL la denuncia delle retribuzioni.

Per effettuare detta dichiarazione annuale, gli interessati dovranno:

  1. calcolare il premio in acconto per l’anno in corso (c.d. rata – anno rif. 2026) e il premio dovuto per l’anno precedente (c.d. regolazione – anno rif. 2025);
  2. conteggiare il premio di autoliquidazione, dato dalla somma algebrica della rata e della regolazione, decurtando quanto eventualmente anticipato nell’anno precedente in sede di autoliquidazione 2025, ovvero il premio versato in caso di prima apertura (c.d. ratino);
  3. pagare il premio di autoliquidazione mediante il modello di pagamento F24 con il codice di versamento902026”.

Il premio di autoliquidazione dovrà essere versato in unica rata entro il 16 febbraio 2026, ovvero in quattro rate trimestrali, ognuna pari al 25% del premio annuale, da maggiorare – per quelle successive alla prima – al tasso medio di interesse dei titoli di Stato per l’anno 2025, determinato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Nota Bene
Per l’anno 2025, il tasso medio di interesse dei titoli di Stato è pari al 2,75%. Detto tasso sarà da utilizzare, ai sensi dell’art. 44, comma 3, d.P.R. n. 1124/1965, per il calcolo degli interessi dovuti in caso di pagamento rateale del premio di autoliquidazione.
Si rammenta che eventuali contributi associativi riscossi tramite INAIL dovranno essere versati in un’unica soluzione entro il 16 febbraio 2026.

Nr. rata

Data di scadenza

Coefficienti interessi

16 febbraio 2026

0

18 maggio 2026

0,00670548

20 agosto 2026

0,01363699

16 novembre 2026

0,02056849

Le retribuzioni da prendere a riferimento per il calcolo del premio assicurativo devono essere, invece, distinte tra retribuzioni effettive, retribuzioni convenzionali e retribuzioni di ragguaglio.  

La retribuzione effettiva è pari, per la generalità dei lavoratori dipendenti, all’ammontare della retribuzione lorda corrisposta nel periodo di riferimento. Essa è, altresì, uguale all’imponibile contributivo INPS ed è rintracciabile sul Libro Unico del Lavoro dell’azienda. Tale retribuzione deve intendersi utile al computo per i lavoratori dipendenti, siano essi quadri, impiegati o operai, e deve essere presa a riferimento secondo il criterio di competenza.

Nota Bene
La retribuzione effettiva deve essere contemperata secondo il c.d. principio di armonizzazione delle basi imponibili, sicché devono essere considerate tutte le somme corrisposte e costituenti reddito ai fini fiscali secondo le disposizioni del TUIR. Inoltre la retribuzione effettiva tiene conto delle ordinarie regole in materia di minimale contributivo di cui al decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e dei limiti di retribuzione giornaliera stabiliti dalla legge ed annualmente rivalutati in relazione all’indice del costo della vita accertato dall’Istat.

Per i lavoratori a tempo parziale la base imponibile per il calcolo del premio assicurativo è la retribuzione convenzionale oraria (minimale o tabellare), determinata moltiplicando detta retribuzione per le ore complessive da retribuire nel periodo assicurativo (per l’anno 2025, il minimale di retribuzione oraria dei lavoratori part-time è pari a 8,60 euro, ovverosia il minimale giornaliero di € 57,32 x 6 : 40 (ore full-time)).

Per altre categorie di lavoratori, invece, quali ad esempio i tirocinanti, i familiari, i soci di imprese non artigiane, i collaboratori coordinati e continuativi, per il calcolo del premio assicurativo devono prendersi a riferimento le c.d. retribuzioni convenzionali, con i loro limiti minimali e massimali, nei termini resi noti dall’INAIL nella circolare 18 settembre 2025, n. 48.

Laddove, infine, manchino parametri di retribuzione effettiva o convenzionale, andrà presa a riferimento, in via residuale, la c.d. retribuzione di ragguaglio, che è pari al minimale di rendita. Per l’anno 2025 essa ha valori equiparati ai parametri già previsti per i lavoratori parasubordinati.

Autoliquidazione 2026: esempio di calcolo

Ottenute le basi di calcolo e analizzate le retribuzioni utili alla determinazione del premio, è possibile procedere alla determinazione del premio assicurativo, come nell’esempio seguente:

Autoliquidazione 2026: riduzione del premio assicurativo

Come specificato nella nota INAIL 22 dicembre 2025, n. 11245, le riduzioni contributive sul premio assicurativo applicabili nell’autoliquidazione 2025/2026 sono:

Novità 2026 in materia di oscillazione del tasso

Con la deliberazione 21 luglio 2025, n. 146, il Consiglio di Amministrazione dell’INAIL ha approvato la nuova tabella A “Bonus” prevista dall’art. 20, comma 5, del MAT, nonché la modifica dell’aliquota di oscillazione prevista ai successivi commi 8 e 9.

Il decreto legge 31 ottobre 2025, n. 159, all’art. 1, comma 1, ha autorizzato l’INAIL a effettuare la revisione delle aliquote di oscillazione in bonus per andamento infortunistico, demandandone la relativa attuazione a un successivo decreto interministeriale.

Al fine di non penalizzare le aziende che potrebbero beneficiare della riduzione del premio già dal 2026, nelle more del perfezionamento del decreto in argomento, il Presidente dell’INAIL ha autorizzato l’applicazione, in via provvisoria, delle nuove aliquote previste per la determinazione del tasso per l’anno 2026.

Nota Bene
I tassi applicabili per il 2026 sono calcolati applicando la nuova tabella A “Bonus” e l’aliquota di oscillazione in riduzione nella misura fissa del 13% - sostitutiva della precedente pari al 5% - nei casi di non significatività della posizione assicurativa territoriale di cui ai commi 5, 8 e 9 delle MAT.
Restano, invece, invariate le aliquote di incremento del tasso medio di tariffa in caso di andamento infortunistico sfavorevole (tab. B, art. 20).

Conseguentemente, in caso di mancata adozione del decreto interministeriale di cui all’art. 1, comma 3, decreto legge 31 ottobre 2025, n. 159, ovvero nelle ipotesi in cui lo stesso sia adottato con una formulazione diversa da quella proposta dall’INAIL (delibera n. 146/2025), l’Istituto si riserva la possibilità di chiedere i maggiori premi dovuti.

Attenzione
Ai sensi dell’art. 1, comma 4, decreto legge 31 ottobre 2025, n. 159, sono escluse dal riconoscimento del beneficio le aziende che negli ultimi due anni abbiano riportato sentenze definitive di condanna per gravi violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Inoltre, come reso noto sul sito istituzionale dell'Ente nel mese di luglio 2025, a decorrere dall'autoliquidazione 2025/2026 le basi di calcolo non saranno più disponibili in formato .txt ma esclusivamente in fomato .json.

Riduzione del presunto 2026

Le retribuzioni utili al calcolo della rata 2026 dovranno essere pari a quelle del 2025. Laddove il datore di lavoro preveda, per l’anno 2026, di erogare retribuzioni inferiori (o superiori) rispetto a quelle risultanti per l’anno 2025 e intenda calcolare il premio dovuto per la “rata” su retribuzioni diverse da quelle inserite per la regolazione, dovrà inviare all’INAIL, entro il 16 febbraio 2026, la c.d. riduzione del presunto, utilizzando l’apposito applicativo online e specificando le motivazioni della richiesta (Licenziamento o dimissioni volontarie del personale soggetto all’assicurazione; ricorso alla CIG; prevista prossima cessazione dell’attività o ridimensionamento della stessa; ecc.).

Attenzione
Nel caso in cui venga trasmessa una retribuzione utile al calcolo della rata differente rispetto all’importo dichiarato per la regolazione e non sia stata trasmessa la comunicazione di Riduzione del presunto, l’Istituto assicurativo provvederà d’ufficio ad assumere, anche per la determinazione della rata 2026, la retribuzione indicata sulla regolazione 2025, sicché risulterà un debito o un credito rispetto a quanto effettivamente trasmesso nella dichiarazione salari.

QUADRO NORMATIVO

INAIL – Circolare 18 settembre 2025, n. 48

INAIL – Istruzione operativa 10 dicembre 2025, n. 10899

INAIL – Istruzione operativa 22 dicembre 2025, n. 11245

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