L’autoliquidazione Inail rappresenta ogni anno un adempimento centrale nel sistema di finanziamento dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; attraverso tale procedura, infatti, i datori di lavoro determinano in via autonoma il premio dovuto, sulla base delle retribuzioni effettivamente corrisposte nell’anno precedente e delle previsioni retributive per l’anno in corso, applicando i tassi di premio comunicati dall’Istituto.
In questo contesto, le due istruzioni operative emanate dall’Inail il 10 dicembre 2025 assumono un ruolo determinante in quanto definiscono criteri, modalità e strumenti necessari per un corretto calcolo del premio e per la gestione delle eventuali riduzioni o maggiorazioni del tasso medio di tariffa.
Il primo dei due documenti riguarda l’applicazione in via provvisoria, dal 1° gennaio 2026, delle nuove aliquote di oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico favorevole (cosiddetto bonus), aggiornate a seguito di recenti interventi normativi e deliberativi.
Il secondo attiene invece alla messa a disposizione delle basi di calcolo per l’autoliquidazione, attraverso i servizi online dedicati, che consentono ai soggetti obbligati di accedere in modo strutturato e tracciabile ai dati necessari per l’adempimento.
L’inquadramento dell’autoliquidazione Inail non può peraltro prescindere dal richiamo alle Modalità di Applicazione delle Tariffe dei premi (MAT) approvate con decreto interministeriale 27 febbraio 2019, che costituiscono la cornice regolatoria di riferimento.
In particolare, l’articolo 20 delle MAT disciplina il meccanismo di oscillazione del tasso medio di tariffa in relazione all’andamento infortunistico aziendale, prevedendo riduzioni (bonus) o aumenti (malus) del tasso applicabile. Proprio su tale disposizione intervengono le istruzioni Inail del 10 dicembre 2025, aggiornando le aliquote di riduzione e specificando le condizioni operative per la loro applicazione nell’ambito dell’autoliquidazione 2025/2026.
L’applicazione provvisoria delle nuove aliquote di oscillazione in bonus, autorizzata dall’Istituto nelle more dell’adozione del decreto interministeriale attuativo, comporta effetti diretti sull’importo del premio dovuto già a partire dalla scadenza di febbraio 2026: una non corretta interpretazione delle indicazioni fornite dall’Istituto potrebbe determinare errori nel calcolo del tasso applicabile, con conseguenti rischi di conguagli, richieste di maggiori premi o contestazioni in sede di verifica.
Parallelamente, la corretta consultazione delle basi di calcolo assume un’importanza fondamentale per garantire l’affidabilità dell’intero processo di autoliquidazione: le basi di calcolo contengono, infatti, informazioni essenziali quali il tasso medio di tariffa, le eventuali oscillazioni applicate, le retribuzioni presunte e altri elementi utilizzati dall’Inail per la determinazione del premio.
Le istruzioni operative che disciplinano l’accesso ai servizi “Comunicazione Basi di Calcolo”, “Visualizza Basi di Calcolo”, “Richiesta Basi di Calcolo” e “Visualizza elementi di calcolo” per le posizioni assicurative navigazione (PAN) forniscono indicazioni puntuali sulle modalità di utilizzo degli strumenti digitali messi a disposizione dall’Istituto, contribuendo a ridurre il rischio di errori materiali o interpretativi.
Quanto all’ambito di applicazione, le indicazioni relative all’autoliquidazione Inail 2025/2026 si rivolgono a un’ampia platea di destinatari.
In primo luogo, i datori di lavoro tenuti all’assolvimento dell’obbligo assicurativo sono chiamati ad applicare correttamente le istruzioni per determinare il premio dovuto, tenendo conto delle specificità della propria posizione assicurativa territoriale (PAT) e dell’andamento infortunistico aziendale. Accanto a essi, rientrano tra i destinatari anche gli altri soggetti assicuranti obbligati all’autoliquidazione, nonché gli intermediari abilitati, quali consulenti del lavoro, professionisti e associazioni di categoria, che operano in virtù di apposita delega.
Le MAT, approvate con decreto interministeriale 27 febbraio 2019, costituiscono la fonte regolamentare principale in materia di determinazione del premio assicurativo Inail, in quanto disciplinano in modo organico i criteri di classificazione delle lavorazioni, l’individuazione delle voci di tariffa, la determinazione del tasso medio e le relative oscillazioni, nonché gli aspetti procedurali connessi all’autoliquidazione.
Un ruolo centrale è svolto in particolare dall’articolo 20, che regola l’oscillazione del tasso medio di tariffa in funzione dell’andamento infortunistico aziendale; tale disposizione introduce un meccanismo premiale e correttivo finalizzato a incentivare comportamenti virtuosi in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro, nonché a riflettere in modo più aderente al rischio effettivo il premio assicurativo dovuto dal datore di lavoro.
L’articolo 20 delle MAT prevede infatti che il tasso medio di tariffa, determinato in base alla lavorazione assicurata, possa essere oggetto di variazione in aumento o in diminuzione a seconda dell’andamento infortunistico registrato dall’azienda in un determinato periodo di osservazione. La norma distingue, in particolare, tra oscillazione per andamento infortunistico favorevole (bonus) e oscillazione per andamento infortunistico sfavorevole (malus), demandando a specifiche tabelle la quantificazione delle percentuali di variazione applicabili.
Il meccanismo delineato dall’articolo 20 si fonda sull’Indice Sintetico di Andamento Infortunistico (ISAR), un indicatore sintetico del livello di rischio infortunistico dell’azienda rispetto alla media del settore di riferimento: in funzione del valore assunto dall’ISAR e del numero di lavoratori/anno del triennio considerato, il tasso medio può essere dunque ridotto o incrementato secondo le aliquote previste dalle tabelle allegate alle MAT.
Oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico
L’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico rappresenta uno degli strumenti principali attraverso i quali l’Inail realizza un sistema assicurativo dinamico, orientato alla prevenzione e alla responsabilizzazione dei datori di lavoro. In presenza di un andamento infortunistico favorevole, infatti, il datore di lavoro può beneficiare di una riduzione del tasso medio con un conseguente abbattimento del premio assicurativo dovuto in sede di autoliquidazione.
Viceversa, in caso di andamento infortunistico sfavorevole, il tasso medio può essere incrementato secondo le aliquote di malus previste dalla normativa vigente. Per l’autoliquidazione Inail 2025/2026, resta fermo il sistema delle maggiorazioni in caso di malus, mentre le istruzioni Inail intervengono esclusivamente sull’aggiornamento delle aliquote di riduzione in bonus, rafforzando la funzione incentivante del meccanismo.
NOTA BENE: nei casi di non significatività della posizione assicurativa territoriale (PAT), l’articolo 20 delle MAT prevede l’applicazione di un’aliquota di oscillazione in misura fissa, ed è proprio su tale profilo si innestano le novità introdotte nel 2025, con l’innalzamento della percentuale di riduzione applicabile, come meglio precisato dalle deliberazioni dell’Inail.
Accanto alla disciplina regolamentare delle MAT, il quadro normativo dell’autoliquidazione 2025/2026 è stato profondamente inciso da una serie di interventi normativi e amministrativi adottati nel corso del 2025, che hanno ridefinito le aliquote di oscillazione del tasso medio e le condizioni per il loro riconoscimento.
Un primo livello di intervento è rappresentato dalle deliberazioni del Consiglio di amministrazione dell’Inail, che nel 2025 ha approvato l’aggiornamento delle aliquote di oscillazione in bonus previste dall’articolo 20 delle MAT. Tali deliberazioni hanno comportato una revisione significativa delle percentuali di riduzione del tasso medio, con l’obiettivo di rendere più incisivo il sistema premiale a favore delle aziende con un andamento infortunistico favorevole.
Decreto legge 31 ottobre 2025, n. 159
Sul piano delle fonti primarie, un ruolo centrale è svolto dal decreto legge 31 ottobre 2025, n. 159, che ha espressamente autorizzato l’Inail a procedere alla revisione delle aliquote di oscillazione in bonus per andamento infortunistico. Il decreto-legge demanda a un successivo decreto interministeriale l’attuazione puntuale della revisione, fissando un termine per la sua adozione e definendo alcuni principi di carattere generale.
Tra questi, assume particolare rilievo la previsione di esclusione dal riconoscimento del bonus per le aziende che abbiano riportato, negli ultimi due anni, sentenze definitive di condanna per violazioni gravi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Tale disposizione introduce un collegamento diretto tra il beneficio economico derivante dalla riduzione del premio e il rispetto sostanziale della normativa di prevenzione, rafforzando la coerenza del sistema.
Provvedimenti attuativi in corso di perfezionamento
Il quadro normativo dell’autoliquidazione Inail 2025/2026 risulta, allo stato, completato solo in parte, poiché l’effettiva operatività definitiva delle nuove aliquote di oscillazione è subordinata all’adozione del decreto interministeriale attuativo previsto dal decreto legge n. 159 del 2025; in attesa di tale provvedimento, l’Inail ha scelto di applicare in via provvisoria le nuove aliquote, riservandosi la possibilità di richiedere eventuali maggiori premi qualora il decreto attuativo non venga adottato o introduca modifiche rispetto alla proposta formulata dall’Istituto.
L’aggiornamento delle aliquote di oscillazione in bonus rappresenta uno degli interventi più significativi adottati dall’Inail nel 2025 in materia di gestione tariffaria: la revisione incide infatti direttamente sull’ammontare del premio dovuto dai datori di lavoro che presentano un andamento infortunistico favorevole, rafforzando la funzione incentivante del sistema assicurativo e rendendo più marcata la differenziazione tra posizioni virtuose e posizioni con livelli di rischio più elevati.
Finalità
La finalità principale della revisione delle aliquote di oscillazione in bonus è quella di valorizzare maggiormente i comportamenti aziendali orientati alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.
Attraverso l’incremento delle percentuali di riduzione del tasso medio di tariffa, l’Inail intende riconoscere in modo più incisivo il miglioramento dell’andamento infortunistico, traducendo tale miglioramento in un beneficio economico immediato per le imprese.
La revisione delle aliquote si inserisce, inoltre, in una più ampia strategia di politica assicurativa, volta a rendere il premio Inail sempre più aderente al rischio effettivamente sostenuto dal sistema assicurativo. In tale prospettiva, l’oscillazione del tasso medio assume una funzione non solo correttiva, ma anche preventiva, in quanto incentiva l’adozione di misure organizzative e tecniche idonee a ridurre il verificarsi di eventi lesivi.
Differenza tra bonus e malus
Nel sistema delineato dalle MAT, come accennato, l’oscillazione del tasso medio si articola in due componenti distinte: il bonus e il malus. Il bonus consiste in una riduzione del tasso medio di tariffa applicabile all’azienda, riconosciuta in presenza di un andamento infortunistico favorevole rispetto alla media di riferimento; il malus, al contrario, si traduce in un incremento del tasso medio in caso di andamento infortunistico sfavorevole.
Per l’autoliquidazione Inail 2025/2026, le istruzioni operative intervengono esclusivamente sul versante del bonus, lasciando invariato il sistema delle maggiorazioni del tasso medio previste in caso di malus. Tale scelta evidenzia la volontà dell’Istituto di potenziare il meccanismo premiale senza modificare l’impianto sanzionatorio già previsto per le situazioni di maggiore rischiosità.
Il centro dell’aggiornamento delle aliquote di oscillazione in bonus è rappresentato dalla nuova Tabella A “Bonus”, che sostituisce la precedente articolazione delle riduzioni percentuali del tasso medio.
La tabella definisce in modo puntuale le misure di riduzione applicabili in funzione di due parametri fondamentali: il numero di lavoratori/anno del triennio di riferimento e il valore dell’Indice Sintetico di Andamento Infortunistico (ISAR).
Criteri
La determinazione della riduzione del tasso medio avviene sulla base di criteri oggettivi e standardizzati, finalizzati a garantire uniformità di trattamento tra le diverse posizioni assicurative.
Lavoratori/anno del triennio
Il primo criterio di classificazione è rappresentato dal numero di lavoratori/anno del triennio osservato. Tale parametro consente di distinguere le aziende in base alla loro dimensione occupazionale, riconoscendo che la significatività statistica dell’andamento infortunistico varia in relazione al numero di addetti. La nuova Tabella A prevede tre classi dimensionali:
Valori dell’Indice Sintetico di Andamento Infortunistico (ISAR)
Il secondo criterio è costituito dal valore dell’ISAR, che misura sinteticamente l’andamento infortunistico dell’azienda rispetto alla media del settore. Valori di ISAR più negativi corrispondono a un andamento più favorevole e, conseguentemente, a una maggiore riduzione del tasso medio di tariffa. La combinazione tra classe dimensionale e valore ISAR determina l’aliquota di oscillazione in bonus applicabile.
Vediamo ora in che misura sono riconosciute le percentuali di riduzione in base a tali criteri.
La nuova Tabella A “Bonus” introduce riduzioni percentuali del tasso medio significativamente più elevate rispetto al passato, con una progressione che tiene conto sia della dimensione aziendale sia del livello di miglioramento dell’andamento infortunistico.
Riduzioni per aziende fino a 50 lavoratori/anno
Per le aziende di minori dimensioni, le riduzioni del tasso medio variano in funzione delle fasce di ISAR e raggiungono livelli rilevanti nei casi di andamento particolarmente favorevole. La percentuale di riduzione cresce progressivamente al diminuire del valore ISAR, fino a toccare il livello massimo previsto per le posizioni con indice pari al valore minimo.
Riduzioni per aziende tra 50 e 100 lavoratori/anno
Per le aziende di dimensioni intermedie, la nuova tabella prevede riduzioni del tasso medio superiori rispetto a quelle riconosciute alle aziende più piccole, a parità di valore ISAR. Tale impostazione riflette la maggiore significatività statistica dell’andamento infortunistico in presenza di un numero più elevato di lavoratori.
Riduzioni per aziende oltre 100 lavoratori/anno
Per le aziende di maggiori dimensioni, le aliquote di riduzione raggiungono i valori più elevati dell’intera tabella. In presenza di un andamento infortunistico particolarmente favorevole, la riduzione del tasso medio può risultare molto incisiva, determinando un impatto significativo sull’importo complessivo del premio assicurativo dovuto.
Accanto al sistema di oscillazione basato sull’ISAR, le istruzioni Inail confermano e aggiornano la disciplina applicabile nei casi di non significatività della posizione assicurativa territoriale (PAT).
Ambito di applicazione
La non significatività della PAT ricorre nei casi espressamente previsti dall’articolo 20 delle MAT, in cui l’andamento infortunistico non risulta statisticamente valutabile secondo i criteri ordinari. In tali ipotesi, l’oscillazione del tasso medio non è determinata sulla base dell’ISAR, ma attraverso l’applicazione di un’aliquota di riduzione in misura fissa.
Differenze rispetto alla precedente aliquota del 5%
La principale novità introdotta per l’autoliquidazione 2025/2026 consiste nell’innalzamento dell’aliquota di oscillazione in misura fissa dal 5% al 13%. Tale incremento rappresenta un cambiamento di notevole impatto, in quanto amplia sensibilmente il beneficio riconosciuto alle aziende con PAT non significative. Rispetto al passato, la nuova percentuale consente una riduzione del tasso medio più che raddoppiata, con effetti immediati sul premio dovuto.
Anche in questo caso, l’applicazione della nuova aliquota del 13% avviene in via provvisoria e resta subordinata agli esiti del procedimento di adozione del decreto interministeriale attuativo. Tuttavia, l’anticipazione del beneficio conferma l’orientamento dell’Inail verso un rafforzamento complessivo del sistema di incentivazione legato all’andamento infortunistico favorevole.
L’applicazione delle nuove aliquote di oscillazione in bonus previste per l’autoliquidazione Inail 2025/2026 non opera in modo automatico e incondizionato per tutte le posizioni assicurative: ecco i caso di esclusione.
Esclusione per violazioni gravi in materia di sicurezza sul lavoro
Uno dei principali limiti al riconoscimento del bonus per andamento infortunistico favorevole è rappresentato dall’esclusione delle aziende che abbiano riportato sentenze definitive di condanna per violazioni gravi in materia di sicurezza sul lavoro. Tale previsione introduce un collegamento diretto tra il beneficio economico derivante dalla riduzione del tasso medio di tariffa e il rispetto sostanziale della normativa prevenzionistica, rafforzando la funzione etica e deterrente del sistema assicurativo.
Sentenze definitive di condanna negli ultimi due anni
La normativa stabilisce che il bonus non possa essere riconosciuto alle aziende che abbiano riportato, negli ultimi due anni, sentenze definitive di condanna per violazioni gravi delle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Il riferimento temporale al biennio antecedente costituisce un elemento di particolare rilievo operativo, in quanto impone ai datori di lavoro e agli intermediari di verificare con attenzione la propria situazione giudiziaria prima di applicare le riduzioni del tasso medio in sede di autoliquidazione.
Il requisito della definitività della sentenza assume un ruolo centrale. Sono rilevanti, infatti, esclusivamente le condanne passate in giudicato, mentre non assumono rilievo, ai fini dell’esclusione dal bonus, i procedimenti ancora pendenti o le decisioni non definitive. Ciò risponde all’esigenza di garantire certezza giuridica nell’applicazione delle aliquote di oscillazione, evitando effetti pregiudizievoli basati su accertamenti non conclusi.
Sotto il profilo sostanziale, la previsione di esclusione rafforza il principio secondo cui l’andamento infortunistico favorevole, misurato attraverso indicatori statistici come l’Indice Sintetico di Andamento Infortunistico (ISAR), non può essere disgiunto dal rispetto delle norme di sicurezza. Un’azienda che presenti un ISAR favorevole ma che sia stata condannata per violazioni gravi in materia prevenzionistica non può beneficiare delle riduzioni del premio, in quanto il sistema assicurativo privilegia una valutazione complessiva del comportamento datoriale.
NOTA BENE: le istruzioni Inail precisano che l’esclusione dal riconoscimento del bonus per violazioni gravi in materia di sicurezza sul lavoro sarà applicata secondo le modalità attuative definite da un apposito decreto interministeriale, previsto dalla normativa primaria.
Un ulteriore elemento di rilievo nel sistema dei limiti al riconoscimento del bonus è rappresentato dalla riserva espressa dall’Inail sul recupero dei maggiori premi dovuti. Tale riserva è strettamente connessa al carattere provvisorio dell’applicazione delle nuove aliquote di oscillazione e riflette l’esigenza dell’Istituto di salvaguardare l’equilibrio finanziario del sistema assicurativo in un contesto normativo non ancora definitivamente consolidato.
Mancata adozione del decreto interministeriale
La prima ipotesi in cui l’Inail si riserva il diritto di richiedere i maggiori premi riguarda la mancata adozione del decreto interministeriale previsto dalla normativa primaria. Qualora il decreto non venga emanato entro i termini stabiliti o non confermi l’impianto delle nuove aliquote di oscillazione proposte dall’Istituto, l’applicazione in via provvisoria delle riduzioni potrebbe perdere il proprio fondamento normativo.
In tale scenario, l’Inail potrebbe procedere al ricalcolo del premio assicurativo dovuto, richiedendo alle aziende la differenza tra quanto versato in base alle aliquote provvisorie e quanto dovuto secondo la disciplina definitivamente vigente. Questo aspetto rende evidente la necessità, per datori di lavoro e intermediari, di considerare le riduzioni applicate come potenzialmente reversibili, almeno fino al completamento dell’iter normativo.
Eventuali riformulazioni delle aliquote
La riserva sul recupero dei maggiori premi opera anche nell’ipotesi in cui il decreto interministeriale, pur adottato, introduca una riformulazione delle aliquote di oscillazione diversa rispetto a quella applicata in via provvisoria dall’Inail. In tal caso, le riduzioni riconosciute in sede di autoliquidazione 2025/2026 potrebbero risultare non pienamente allineate al quadro normativo definitivo.
La possibilità di riformulazioni delle aliquote impone un approccio prudenziale nella pianificazione finanziaria delle aziende, che devono essere consapevoli del rischio di successivi conguagli. Dal punto di vista operativo, risulta pertanto opportuno monitorare costantemente l’evoluzione normativa e conservare adeguata documentazione a supporto dei calcoli effettuati, al fine di gestire correttamente eventuali richieste di integrazione del premio da parte dell’Inail.
Si tratta di uno degli elementi centrali del processo di autoliquidazione Inail, in quanto fornisce ai soggetti obbligati tutte le informazioni necessarie per determinare correttamente il premio assicurativo dovuto.
Le istruzioni operative Inail chiariscono modalità, tempi e strumenti di accesso ai dati, rafforzando il ruolo dei servizi digitali come canale ordinario di consultazione e gestione delle informazioni assicurative.
Disponibilità del servizio “Comunicazione Basi di Calcolo”
L’Inail rende disponibili le basi di calcolo esclusivamente attraverso i propri servizi online, secondo un’impostazione ormai consolidata che mira a garantire tempestività, tracciabilità e uniformità delle informazioni trasmesse.
Data di attivazione del servizio online
Per l’autoliquidazione Inail 2025/2026, il servizio online relativo alla Comunicazione delle Basi di Calcolo è stato reso disponibile a decorrere dal 12 dicembre 2025. A partire da tale data, i soggetti interessati possono consultare le comunicazioni predisposte dall’Istituto, contenenti gli elementi utili per il calcolo del premio e per la verifica del tasso applicabile.
La data di attivazione assume un rilievo operativo significativo, poiché consente ai datori di lavoro e agli intermediari di disporre con congruo anticipo delle informazioni necessarie rispetto alle scadenze dell’autoliquidazione. Ciò agevola una gestione programmata degli adempimenti e riduce il rischio di errori o ritardi nella determinazione degli importi dovuti.
Sezione del portale Inail di riferimento
La Comunicazione delle Basi di Calcolo è accessibile all’interno del portale istituzionale Inail, nella sezione “Fascicolo Aziende - Visualizza Comunicazioni”. Tale sezione rappresenta il punto di raccolta delle comunicazioni ufficiali trasmesse dall’Istituto alle aziende, consentendo una consultazione ordinata e storicizzata dei documenti.
L’accesso tramite il Fascicolo Aziende garantisce che le informazioni visualizzate siano sempre aggiornate e riferite alla specifica posizione assicurativa del soggetto assicurante. Inoltre, l’utilizzo di un’area riservata consente di assicurare adeguati livelli di sicurezza e riservatezza dei dati, in linea con la normativa vigente in materia di protezione delle informazioni.
Soggetti abilitati all’accesso
Le istruzioni Inail individuano in modo puntuale i soggetti abilitati all’accesso al servizio di Comunicazione delle Basi di Calcolo, delineando un perimetro coerente con gli obblighi assicurativi e con le modalità di rappresentanza previste dall’ordinamento.
Datori di lavoro
I datori di lavoro tenuti all’autoliquidazione costituiscono i principali destinatari del servizio. Essi possono accedere direttamente alle proprie basi di calcolo per verificare i dati utilizzati dall’Inail, quali il tasso medio di tariffa, le eventuali oscillazioni applicate e gli altri elementi rilevanti ai fini del premio assicurativo.
L’accesso diretto consente al datore di lavoro di svolgere un controllo puntuale delle informazioni e di intervenire tempestivamente in caso di anomalie o incongruenze, anche attraverso il supporto dei propri consulenti.
Altri soggetti
Oltre ai datori di lavoro, possono accedere al servizio anche gli altri soggetti obbligati all’autoliquidazione, secondo quanto previsto dalla normativa Inail. Rientrano in tale categoria, a titolo esemplificativo, alcuni enti o soggetti equiparati che gestiscono posizioni assicurative autonome.
L’inclusione di tali soggetti nel novero degli utenti abilitati garantisce un’applicazione uniforme delle istruzioni operative e assicura che tutti i soggetti obbligati dispongano degli strumenti informativi necessari per adempiere correttamente.
Intermediari con delega
Un ruolo centrale è svolto dagli intermediari, quali consulenti del lavoro, professionisti e associazioni di categoria, che possono accedere al servizio per i codici ditta in delega. La delega consente agli intermediari di operare direttamente sulle posizioni assicurative dei propri assistiti, facilitando la gestione coordinata degli adempimenti contributivi e assicurativi.
L’accesso degli intermediari alle basi di calcolo è particolarmente rilevante in un’ottica di efficienza operativa, poiché permette di centralizzare le attività di verifica e di calcolo per un numero elevato di aziende, riducendo il rischio di errori e garantendo uniformità di trattamento.
Le istruzioni Inail disciplinano anche l’ipotesi in cui, per una stessa posizione assicurativa, siano presenti più basi di calcolo, circostanza che può verificarsi in caso di variazioni o di rielaborazioni effettuate dalle sedi territoriali dell’Istituto.
Ordine di visualizzazione delle comunicazioni
In presenza di più basi di calcolo, le comunicazioni sono elencate in ordine cronologico decrescente, in modo che la versione più recente sia immediatamente visibile in cima alla lista. Questo criterio di presentazione consente agli utenti di individuare rapidamente la base di calcolo attualmente valida, evitando il rischio di fare riferimento a dati superati.
Criterio della data di elaborazione
L’elemento discriminante per l’ordinamento delle comunicazioni è rappresentato dalla data di elaborazione. Tale criterio assicura trasparenza nella gestione delle informazioni e consente di ricostruire agevolmente la sequenza degli aggiornamenti intervenuti sulla posizione assicurativa. La data di elaborazione diventa quindi un riferimento essenziale per comprendere quale base di calcolo debba essere utilizzata ai fini dell’autoliquidazione 2025/2026.
Accanto al servizio di Comunicazione delle Basi di Calcolo, l’Inail mette a disposizione ulteriori servizi online che integrano e completano il sistema informativo a supporto dell’autoliquidazione.
Tali strumenti sono finalizzati a migliorare l’accessibilità dei dati e a fornire funzionalità avanzate di consultazione e acquisizione delle informazioni.
Servizio “Visualizza Basi di Calcolo”
Il servizio “Visualizza Basi di Calcolo” consente agli utenti di consultare in modo strutturato le basi di calcolo associate alle proprie posizioni assicurative, senza limitarsi alla visualizzazione delle sole comunicazioni formali.
Tra le principali funzionalità del servizio rientra la possibilità di accedere ai dati di dettaglio utilizzati per il calcolo del premio, con una rappresentazione chiara e ordinata degli elementi che concorrono alla determinazione dell’importo dovuto. Il servizio è progettato per offrire una navigazione intuitiva e per facilitare il reperimento delle informazioni rilevanti.
Il servizio “Visualizza Basi di Calcolo” riveste un’importanza strategica per la verifica dei dati. Datori di lavoro e intermediari possono confrontare le informazioni rese disponibili dall’Inail con i propri dati contabili e retributivi, individuando eventuali discrepanze prima della scadenza dell’autoliquidazione. Ciò contribuisce a ridurre il rischio di errori e di successive rettifiche.
Servizio “Richiesta Basi di Calcolo”
Un ulteriore strumento di rilievo è il servizio “Richiesta Basi di Calcolo”, che amplia le modalità di utilizzo delle informazioni assicurative.
Per l’autoliquidazione 2025/2026, il servizio consente di acquisire le basi di calcolo in formato .pdf e in formato .json. La disponibilità di formati diversi risponde a esigenze operative differenti: il formato PDF è adatto alla consultazione e all’archiviazione documentale, mentre il formato JSON consente un’integrazione più agevole con i software gestionali utilizzati da studi professionali e intermediari.
Servizio “Visualizza elementi di calcolo” per le PAN
Completa il quadro dei servizi digitali il servizio “Visualizza elementi di calcolo”, dedicato alle posizioni assicurative navigazione (PAN).
Il servizio è specificamente progettato per le PAN e consente di consultare gli elementi di calcolo relativi a tali posizioni, che presentano caratteristiche peculiari rispetto alle posizioni assicurative territoriali ordinarie. L’accesso dedicato garantisce una gestione coerente delle informazioni anche per questo particolare ambito assicurativo.
La finalità del servizio “Visualizza elementi di calcolo” è quella di fornire trasparenza e chiarezza sui dati utilizzati per il calcolo del premio delle PAN, consentendo agli utenti di comprendere la logica sottostante alla determinazione degli importi dovuti e di verificare la correttezza delle informazioni. In tal modo, l’Inail rafforza il supporto operativo agli utenti e consolida l’utilizzo dei servizi digitali come strumento essenziale per l’autoliquidazione 2025/2026.
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Servizio Inail |
Data di disponibilità |
Soggetti abilitati |
Funzionalità principali |
Utilità ai fini dell’autoliquidazione 2025/2026 |
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Comunicazione Basi di Calcolo |
Dal 12 dicembre 2025 |
Datori di lavoro, altri soggetti assicuranti, intermediari con delega |
Consultazione delle basi di calcolo predisposte dall’Inail tramite il Fascicolo Aziende |
Consente di conoscere i dati ufficiali utilizzati per il calcolo del premio e il tasso applicabile |
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Visualizza Basi di Calcolo |
Dal 12 dicembre 2025 |
Datori di lavoro e intermediari autorizzati |
Visualizzazione strutturata delle basi di calcolo associate alle posizioni assicurative |
Agevola la verifica della correttezza dei dati prima dell’autoliquidazione |
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Richiesta Basi di Calcolo |
Dal 12 dicembre 2025 |
Datori di lavoro e intermediari con delega |
Download delle basi di calcolo in formato PDF e JSON |
Favorisce l’integrazione con software gestionali e l’automazione dei controlli |
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Visualizza elementi di calcolo (PAN) |
Dal 12 dicembre 2025 |
Soggetti titolari di posizioni assicurative navigazione |
Consultazione degli elementi utilizzati per il calcolo del premio delle PAN |
Garantisce trasparenza e controllo sui dati relativi alle posizioni navigazione |
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Servizio Inail |
Accesso per intermediari |
Ambito operativo |
Vantaggi per studi e consulenti |
Utilizzo consigliato |
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Comunicazione Basi di Calcolo |
Sì, per codici ditta in delega |
Consultazione delle basi di calcolo ufficiali Inail |
Accesso centralizzato alle comunicazioni per più aziende clienti |
Analisi preliminare dei dati e pianificazione dell’autoliquidazione |
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Visualizza Basi di Calcolo |
Sì, con delega attiva |
Visualizzazione dettagliata delle basi di calcolo per singola posizione assicurativa |
Verifica puntuale di tassi, oscillazioni e dati retributivi |
Controllo di coerenza con i dati contabili e retributivi |
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Richiesta Basi di Calcolo |
Sì, con delega |
Download delle basi di calcolo |
Acquisizione dati in formato PDF per archiviazione e JSON per elaborazioni automatiche |
Integrazione con software paghe e gestionali di studio |
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Visualizza elementi di calcolo (PAN) |
Sì, per PAN in delega |
Posizioni assicurative navigazione |
Accesso dedicato agli elementi di calcolo delle PAN |
Gestione specialistica delle posizioni navigazione |
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Fascicolo Aziende – Visualizza Comunicazioni |
Sì |
Storico delle comunicazioni Inail |
Tracciabilità e conservazione delle comunicazioni ufficiali |
Monitoraggio aggiornamenti e variazioni delle basi di calcolo |
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