Autoriciclaggio se presupposto è reato

Pubblicato il 28 gennaio 2016

I giudici di Cassazione, con sentenza n. 3691 depositata il 27 gennaio 2016, hanno ritenuto inammissibile il ricorso promosso da un uomo avverso un provvedimento di convalida di sequestro, emesso nell’ambito di un procedimento penale per autoriciclaggio.

Tra gli altri rilievi, è stato considerato manifestamente infondato il motivo concernente, appunto, l’ipotesi di reato di cui all’articolo 648 ter 1 del Codice penale (autoriciclaggio) e con il quale il ricorrente lamentava l’irrilevanza della realizzazione, in epoca antecedente rispetto all’entrata in vigore di tale normativa, delle condotte di dichiarazione infedele assunte ad ipotesi di reato presupposto.

Reato presupposto commesso antecedentemente

Secondo l’imputato, ossia, non poteva essergli contestato il reato di autoriciclaggio in quanto il reato presupposto risultava essere stato commesso in epoca antecedente all’entrata in vigore della Legge n. 186/2014, introduttiva dell’autoriciclaggio medesimo.

Per la Suprema corte, per contro, era improprio il riferimento operato dal ricorrente al principio di irretroattività della legge penale in relazione all'autoriciclaggio, in quanto soltanto il reato presupposto si assumeva commesso prima dell'entrata in vigore della normativa citata, ma quando comunque lo stesso reato era già previsto come tale dalla legge. 

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