Autotrasportatori. Ristoro delle maggiori spese autostradali concorre al reddito

Pubblicato il 12 febbraio 2021

L’Agenzia delle Entrate fornisce soluzione in merito alla natura dei ristori concessi agli autotrasportatori a fronte delle maggiori tratte autostradali da percorrere in seguito al crollo del ponte Morandi, a Genova.

L’argomento è stato affrontato con risposta ad interpello n. 98 dell’11 febbraio 2021, che ha concluso per il concorso alla determinazione della base imponibile dei soggetti percettori dei ristori.

Ristori agli autotrasportatori per il crollo del ponte Morandi. Natura

La norma di riferimento, spiega l’Amministrazione finanziaria, è l’articolo 5, comma 3, del DL n. 109/2018, ai sensi del quale vengono stanziati 20 milioni di euro per l'anno 2018 con l’intento di dare il ristoro per le maggiori spese affrontate dagli autotrasportatori in conseguenza dell'evento consistente nella forzata percorrenza di tratti autostradali e stradali aggiuntivi rispetto ai normali percorsi e nelle difficoltà logistiche dipendenti dall'ingresso e dall'uscita delle aree urbane e portuali.

Stante la mancanza di una espressa disposizione legislativa che escluda la rilevanza ai fini delle imposte sui redditi dei contributi pubblici, occorre far riferimento ai principi ordinari circa il concorso dei contributi alla formazione del reddito.

Il criterio che contraddistingue ciascun tipo di contributo si fonda sulla finalità per la quale viene assegnato:

Ora, dalla norma che dispone il rilascio dei contributi e il successivo decreto attuativo emerge che:

Dunque, considerato che il fine dei ristori è di fronteggiare i maggiori oneri di gestione sostenuti dai soggetti economici colpiti dall'evento, lo stesso concorre alla determinazione della base imponibile, sulla base delle regole Ires o Irpef.

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