In materia di accertamento e sanzioni tributarie, l’Amministrazione finanziaria può legittimamente annullare un atto impositivo viziato ed emetterne uno nuovo, anche con maggiore imposizione, senza necessità di nuovi elementi sopravvenuti, purché non siano decorsi i termini di decadenza e non si sia formato il giudicato.
Con l’ordinanza n. 1284 del 21 gennaio 2026, la Corte di Cassazione – Sezione Tributaria è tornata a pronunciarsi in materia di autotutela tributaria, con specifico riferimento alla possibilità per l’Amministrazione finanziaria di annullare un avviso di accertamento viziato e sostituirlo con un nuovo atto recante una pretesa impositiva e sanzionatoria più gravosa.
Il giudizio trae origine da un avviso di accertamento notificato a un imprenditore individuale per l’anno d’imposta 2008, avente ad oggetto maggiori imposte IRPEF, IVA e IRAP, conseguenti, da un lato, alla dichiarazione di minori canoni di locazione e, dall’altro, all’indebita deduzione di perdite derivanti dalla partecipazione a una società in accomandita semplice, nella quale il contribuente rivestiva la qualifica di socio accomandante.
Il contribuente impugnava l’atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, lamentando, tra l’altro, l’erronea applicazione del limite di deducibilità delle perdite ex art. 8 del TUIR e il non corretto calcolo delle sanzioni. La controversia proseguiva in secondo grado dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale del Veneto, che riconosceva la piena legittimità dell’operato dell’Agenzia delle Entrate.
Avverso tale decisione veniva proposto ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi, tra i quali assume rilievo centrale la censura relativa all’illegittimo esercizio dell’autotutela, poiché l’Ufficio aveva annullato un primo avviso di accertamento per errore nel calcolo delle sanzioni ed emesso un nuovo avviso sostitutivo, applicando il cumulo giuridico con riferimento a più annualità e individuando come base di calcolo la violazione ritenuta più grave.
La Corte di Cassazione ha ritenuto infondato il motivo di ricorso, confermando la correttezza dell’operato dell’Amministrazione finanziaria.
In particolare, i giudici di legittimità hanno ribadito che l’autotutela tributaria costituisce espressione della potestà impositiva e trova fondamento nei principi costituzionali di legalità, capacità contributiva e buon andamento della pubblica amministrazione.
Secondo la Corte, l’Agenzia delle Entrate, una volta accertatosi un errore nell’originario atto impositivo – nella specie, relativo al calcolo delle sanzioni – è legittimata ad annullarlo e a sostituirlo con un nuovo avviso, purché l’intervento avvenga entro i termini di decadenza previsti per l’accertamento e in assenza di giudicato.
Non è, invece, richiesto il presupposto della sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi, requisito che non trova applicazione nell’ipotesi di autotutela sostitutiva.
Un ulteriore profilo di rilievo affrontato dalla Corte riguarda la circostanza che il nuovo avviso di accertamento comportasse un aggravamento della posizione del contribuente, mediante l’irrogazione di sanzioni più elevate rispetto a quelle inizialmente contestate.
Anche sotto tale aspetto, la decisione si pone in linea con un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, secondo cui l’autotutela può esplicarsi anche in malam partem, quando sia funzionale alla corretta applicazione della legge tributaria.
La Cassazione ha precisato che la possibilità di utilizzare, quale base di calcolo per il cumulo giuridico, una violazione riferita ad annualità definite con accordo conciliativo non incide sulla legittimità dell’operazione, poiché la definizione agevolata non priva l’accertamento originario della sua rilevanza ai fini della determinazione della sanzione più grave.
La Corte ha quindi enunciato il seguente principio di diritto:
L’ordinanza n. 1284/2026 si inserisce in un filone giurisprudenziale volto a rafforzare la funzione dell’autotutela come strumento di correzione dell’azione amministrativa, confermando che la tutela dell’interesse pubblico alla corretta riscossione dei tributi può prevalere sull’affidamento del contribuente, nei limiti rigorosamente tracciati dalla legge.
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