Avvisi di addebito inoppugnabili Autotutela INPS

Pubblicato il 30 settembre 2016

Contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento.

Il ricorso va notificato all'ente impositore ed al concessionario.

In assenza di proposizione di ricorso giudiziario nel termine previsto, la cartella (nonché l'avviso di addebito) diventa inoppugnabile.

Con messaggio n. 3913 del 29 settembre 2016, l’INPS fa presente che gli va riconosciuta la possibilità di intervenire in autotutela in presenza di una sentenza dell'Autorità Giudiziaria che, nonostante il decorso del termine per impugnare la cartella/avvisi di addebito notificati, abbia accertato l'inesistenza, totale o parziale, dell'obbligo contributivo.

Quindi, laddove l'A.G. abbia riconosciuto la fondatezza delle ragioni sostanziali del contribuente, la sede INPS territorialmente competente darà seguito alla sentenza anche intervenendo sul titolo inoppugnabile e quindi operando uno sgravio/annullamento, totale o parziale.

Tuttavia, sottolinea il messaggio, anche in assenza di una sentenza di accertamento dell'Autorità Giudiziaria, si ritiene che vada ammessa la possibilità di intervento in autotutela laddove la sede competente verifichi, sulle base delle disposizioni esistenti, la fondatezza delle ragioni sostanziali del contribuente pur di fronte ad un titolo non più impugnabile.

Non sarà, invece, possibile intervenire in autotutela in presenza di un titolo inoppugnabile, laddove il debitore eccepisca l'avvenuta prescrizione del credito previdenziale prima della notifica del titolo stesso, dal momento che la pretesa del contribuente in tale situazione non è basata su motivazioni che legittimino l'attivazione dell'Istituto per ragioni di giustizia sostanziale.

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