Avviso di liquidazione: basta indicare data e numero della sentenza

Pubblicato il 08 aprile 2021

L’avviso di liquidazione deve sempre contenere una chiara e accessibile illustrazione degli elementi indispensabili per calcolare l’imposta di registro, a prescindere dall’allegazione della sentenza civile soggetta a registrazione.

L’atto, così, può limitarsi a contenere l’indicazione della data e del numero della sentenza civile cui è riferito, se ne sia certo o presumibile che il contribuente ne abbia avuto pregressa conoscenza.

L’allegazione di copia della sentenza, in tale contesto, si rileva imprescindibile quando l’avviso non riproduca o non menzioni le enunciazioni o le statuizioni soggette ad imposta di registro, sempre che il contribuente si sia trovato nell’incolpevole impossibilità di averne conoscenza.

Ad ogni modo, non si può presumere, in via generale, che il contribuente ignori la sentenza civile resa in un giudizio di cui egli è stato parte, ponendo a carico dell’Amministrazione finanziaria l’onere di curarne l’allegazione o la riproduzione in occasione della notificazione dell’avviso di liquidazione per l’imposta di registro sulle relative enunciazioni e/o statuizioni.

Avviso di liquidazione per imposta di registro: non necessario allegare la sentenza

Così la Corte di cassazione, con ordinanza n. 9344 del 7 aprile 2021, pronunciata nell'ambito di una controversia in materia di impugnazione di avviso di liquidazione per omesso pagamento dell'imposta principale di registro.

I giudici di merito, in particolare, avevano ritenuto che all'avviso di liquidazione per imposta di registro notificato al contribuente dovesse essere necessariamente allegata la sentenza civile soggetta a registrazione, atteso che la sola indicazione della data e del numero della decisione non avrebbe garantito il pieno ed immediato esercizio del suo diritto di difesa.

Per gli Ermellini, per contro, era errato, di per sé, affermare che l’omessa allegazione della sentenza all’avviso impedisca la pregressa conoscenza dell’atto giudiziario soggetto a registrazione e non possa essere supplita in alcun modo dal complesso delle indicazioni contenute nell’avviso di liquidazione medesimo.

Ciò che conta – si legge nel testo dell’ordinanza - è la necessità, per il giudice di merito, di operare una complessiva valutazione di sufficienza circa l’indicazione degli elementi essenziali, anche matematici, sui quali si fonda la liquidazione dell’imposta di registro, sia che tali elementi siano dettagliatamente riportati nell’avviso di liquidazione, senza l’accompagnamento di alcun allegato, sia che essi siano agevolmente desumibili dal coordinamento testuale dell’avviso e dell’allegato provvedimento giudiziario.

In entrambi i casi, deve essere presente un corredo di informazioni che sia idoneo a integrare, sia pure per relationem, un’adeguata, comprensibile ed esaustiva motivazione dell’atto impositivo.

Opposto orientamento: vizio di motivazione se manca la sentenza

Da segnalare che l’odierna pronuncia della Suprema corte segue un filone giurisprudenziale che si pone in netto contrasto rispetto ad altro "sedimentato" orientamento di legittimità - ribadito anche molto di recente (Cass. n. 4736/2021) - secondo cui l'avviso di liquidazione che indichi soltanto la data e il numero della sentenza civile oggetto della registrazione, senza allegarla, è illegittimo, per difetto di motivazione.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Permesso del soggiorno. Inps: in attesa del rinnovo, spetta la NASpI

26/04/2024

Fondo adeguamento prezzi 2024, in scadenza la prima finestra temporale

26/04/2024

Progetti di reinserimento lavorativo 2023: chiarimenti dall'INAIL

26/04/2024

Bonus riduzione plastica monouso. Regole

26/04/2024

Impresa senza linea telefonica: va risarcita la perdita di chance

26/04/2024

Pensione anticipata per gli addetti a lavori usuranti: domanda in scadenza

26/04/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy