Bonus assunzioni giovani 2026 under 30 e under 35: proroghe e novità in arrivo

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Nel 2026 il sistema degli incentivi all’occupazione giovanile si presenta come un cantiere aperto, nel quale coesistono misure strutturali ormai consolidate, strumenti temporanei in fase di esaurimento e nuovi interventi delineati sul piano normativo ma ancora privi di piena operatività.

In questo scenario, il possibile intervento del decreto Lavoro annunciato per il Consiglio dei Ministri del 28 aprile 2026 assume un rilievo decisivo, garantendo continuità tra gli incentivi in scadenza e il nuovo impianto delineato dalla legge di Bilancio 2026.

Esonero giovanile under 30: misura strutturale

Nel quadro attuale, l’esonero contributivo per l’assunzione di giovani under 30 continua a rappresentare l’asse portante del sistema. Introdotto dalla legge di Bilancio 2018 (articolo 1, commi 100-108 e 113-114, legge 27 dicembre 2017, n. 205), l’incentivo si caratterizza per la sua natura strutturale e per un impianto normativo ormai consolidato.

L’agevolazione si applica alle assunzioni a tempo indeterminato e alle trasformazioni di contratti a termine in rapporti stabili riguardanti lavoratori inquadrati con qualifica di operai, impiegati e quadri che, alla data dell’evento incentivato, non abbiano compiuto 30 anni e non siano mai stati titolari di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Il requisito dell’assenza di precedenti rapporti stabili è temperato dalla disciplina della cosiddetta “portabilità”, che consente di fruire dei periodi residui di incentivo in caso di riassunzione presso un diverso datore di lavoro.

Sotto il profilo economico, l’esonero è pari al 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi INAIL, entro un limite massimo di 3.000 euro annui, parametrati su base mensile. La durata può estendersi fino a 36 mesi, rendendo la misura particolarmente rilevante in termini di riduzione del costo del lavoro nel medio periodo.

Ulteriori elementi di stabilità sono rappresentati dall’assenza di vincoli legati alla disciplina degli aiuti di Stato e dalla possibilità di applicazione anche ai rapporti part-time, con proporzionale riduzione del beneficio.

L’incentivo è inoltre trasferibile in caso di cessione del contratto o di trasferimento d’azienda, assicurando così la continuità del beneficio anche in presenza di modifiche nell’assetto del datore di lavoro.

Bonus giovani under 35: misura temporanea prorogata

Accanto all’esonero strutturale, il legislatore ha introdotto nel tempo diversi esoneri temporanei, tra cui, da ultimo, il bonus giovani under 35 previsto dal decreto Coesione (articolo 22, decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito con modificazioni dalla legge 4 luglio 2024, n. 95), quale intervento straordinario a sostegno dell’occupazione.

La misura si rivolge a lavoratori che non abbiano compiuto 35 anni e che non siano mai stati occupati a tempo indeterminato, con applicazione limitata alle assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato riguardanti personale non dirigente (operai, impiegati e quadri).

Anche in questo caso opera la logica della portabilità del beneficio nei limiti temporali previsti.

Nella sua formulazione originaria, l’incentivo prevedeva un esonero totale (100%) dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, per un periodo massimo di 24 mesi, con un tetto mensile pari a 500 euro per lavoratore, elevato a 650 euro per le assunzioni effettuate nelle regioni della ZES unica del Mezzogiorno.

La disciplina distingue tra una versione “nazionale”, non qualificabile come aiuto di Stato, e una versione “ZES”, subordinata all’autorizzazione della Commissione europea (decisione della Commissione europea del 31 gennaio 2025). Un elemento rilevante è rappresentato dall’introduzione del requisito dell’incremento occupazionale netto, inizialmente limitato alla componente ZES e successivamente esteso, dal 1° luglio 2025, anche alla versione nazionale (articolo 22, decreto-legge n. 60/2024).

Con l’intervento del decreto Milleproroghe (articolo 14, commi 1-bis - 1-quater, decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2026, n. 26), la misura è stata formalmente prorogata per le assunzioni effettuate fino al 30 aprile 2026, ma con una significativa rimodulazione. L’esonero non è più automaticamente totale: per il 2026 è riconosciuto in via ordinaria nella misura del 70%, mentre il 100% resta applicabile solo in presenza di un incremento occupazionale netto mensile.

Tale incremento deve essere calcolato in termini di unità lavorative annue (U.L.A.), tenendo conto della media occupazionale dei 12 mesi precedenti e considerando anche le dinamiche occupazionali delle imprese controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile. Per i rapporti part-time, il calcolo è effettuato in proporzione all’orario di lavoro.

Tuttavia, sotto il profilo operativo, la proroga non può ancora considerarsi pienamente efficace. Per l’applicazione concreta dell’incentivo, infatti, si resta in attesa di alcuni passaggi fondamentali: da un lato, l’eventuale aggiornamento o conferma dell’autorizzazione della Commissione europea per la componente ZES; dall’altro, soprattutto, l’emanazione delle istruzioni operative da parte dell’INPS. In assenza di tali elementi, la misura, pur vigente sul piano normativo, non risulta ancora utilizzabile in via effettiva dai datori di lavoro.

Restano invariati la durata massima di 24 mesi e i massimali mensili (500 o 650 euro), così come l’estensione territoriale della ZES, che per il 2026 comprende anche Marche e Umbria (come previsto dalla disciplina di proroga contenuta nel decreto-legge n. 200/2025, convertito dalla legge n. 26/2026).

Bonus giovani della legge di Bilancio 2026: cornice ancora da definire

La legge di Bilancio 2026 introduce, ai commi 153, 154 e 155 dell’articolo 1 (legge 30 dicembre 2025, n. 199), un nuovo esonero contributivo volto a sostenere l’occupazione stabile, con un perimetro soggettivo più ampio rispetto alle precedenti misure. L’intervento si rivolge infatti non solo ai giovani, ma anche alle lavoratrici svantaggiate e alle assunzioni effettuate nelle aree della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno.

L’incentivo riguarda le assunzioni a tempo indeterminato e le trasformazioni di contratti a termine effettuate nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2026, con riferimento a personale non dirigente, e prevede una durata massima di 24 mesi. Anche in questo caso, l’esonero riguarda esclusivamente i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi INAIL.

Per diventare davvero operativa, servirà tuttavia un decreto attuativo del Ministero del Lavoro, di concerto con il MEF (articolo 1, comma 154, legge n. 199/2025). Sarà questo provvedimento a definire in concreto chi potrà accedere all’incentivo, a quali condizioni e con quale intensità, tenendo anche conto dei risultati occupazionali delle misure precedenti introdotte dal decreto Coesione (articoli 22, 23 e 24, decreto-legge n. 60/2024).

Nella stessa direzione va anche la previsione di un monitoraggio strutturato della misura (articolo 1, comma 155, legge n. 199/2025), affidato al Ministero del Lavoro insieme al MEF, con il coinvolgimento di INPS, INAPP e CNEL, per valutare in modo concreto gli effetti sull’occupazione.

Bonus giovani under 35: novità con il decreto Lavoro 2026?

In questo quadro già piuttosto complesso e articolato, il decreto Lavoro atteso per il 28 aprile 2026 potrebbe svolgere una funzione di raccordo tra il regime transitorio del bonus under 35 e la nuova misura della legge di Bilancio.

L’ipotesi di una stabilizzazione del bonus giovani del decreto Coesione consentirebbe di ampliare gli strumenti a disposizione delle imprese, rafforzando le leve incentivanti per le assunzioni e rendendo più stabile e programmabile il sostegno all’occupazione giovanile.

Tabella riepilogativa – Incentivi per l’assunzione di giovani (2026)

Misura Caratteristiche principali Stato al 2026
Esonero under 30 (strutturale) Esonero del 50% dei contributi previdenziali (articolo 1, commi 100-108 e 113-114, legge n. 205/2017), fino a 3.000 euro annui per 36 mesi; destinatari under 30 mai occupati a tempo indeterminato; incentivo portabile e non soggetto ad aiuti di Stato Pienamente operativo e strutturale
Bonus under 35 (Decreto Coesione) Esonero del 70% nel 2026 (100% con incremento occupazionale netto) previsto dall’articolo 22 del decreto-legge n. 60/2024, come modificato dall’articolo 14 del decreto-legge n. 200/2025 (conv. legge n. 26/2026); durata 24 mesi; massimale 500/650 euro mensili; requisito U.L.A.; operatività subordinata a autorizzazione UE (ZES) e istruzioni INPS Prorogato fino al 30 aprile 2026 ma non ancora pienamente operativo
Esonero Legge di Bilancio 2026 Esonero contributivo previsto dall’articolo 1, commi 153-155, legge n. 199/2025; durata massima 24 mesi; destinato a giovani, donne e lavoratori nelle aree ZES; misura subordinata a decreto attuativo e a limiti di spesa In attesa di decreto attuativo

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