Il Consiglio Nazionale Forense (CNF) ha pubblicato il Regolamento n. 2 dell’11 luglio 2025, recante disposizioni sul funzionamento dell’elenco degli avvocati abilitati alla certificazione del sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, ai sensi del D.M. 12 novembre 2024, n. 212.
Il regolamento è stato reso disponibile il 28 luglio 2025 sul sito istituzionale del CNF ed è entrato in vigore il 12 agosto 2025.
L’elenco nasce nell’ambito del regime di adempimento collaborativo (cooperative compliance), con l’obiettivo di favorire un dialogo costante tra imprese di grandi dimensioni e l’Amministrazione finanziaria, basato sulla trasparenza e sulla prevenzione dei rischi fiscali.
L’avvocato certificatore svolge un ruolo chiave nella validazione dei modelli organizzativi di gestione del rischio fiscale, assicurandone l’adeguatezza, l’efficacia e la conformità normativa.
Requisiti di accesso
L’iscrizione all’elenco è riservata agli avvocati che:
La domanda deve essere presentata utilizzando il modello predisposto dal CNF, disponibile online, e deve contenere:
La domanda, firmata digitalmente, va trasmessa via PEC a certificatori@pec.cnf.it.
Percorso formativo e attestazione
Ai fini dell’iscrizione, in assenza di esoneri, è necessario partecipare a un percorso formativo obbligatorio della durata di almeno 80 ore, articolato in tre moduli:
Il superamento di un test finale di valutazione è requisito per l’attestazione, rilasciata dal CNF. I corsi e le prove sono organizzati in collaborazione con il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC), il MEF e l’Agenzia delle Entrate.
Il CNF esamina la domanda entro 90 giorni dalla ricezione dell'istanza, eventualmente prorogabili a 120 giorni in caso di richieste di integrazione documentale o osservazioni. La verifica dei requisiti avviene con il supporto della Commissione paritetica di valutazione, composta da rappresentanti del CNF, CNDCEC e Agenzia delle Entrate.
In caso di esito negativo, il richiedente ha diritto a presentare osservazioni entro 15 giorni.
Obblighi successivi all’iscrizione
Gli avvocati iscritti sono tenuti a comunicare, entro 30 giorni:
Sospensione e cancellazione dall’elenco
In caso di infedele certificazione segnalata dall’Agenzia delle Entrate, il CNF può disporre la sospensione cautelare dall’elenco. Il provvedimento di cancellazione può essere adottato:
Tutti i procedimenti garantiscono il contraddittorio e la possibilità di difesa.
Modulistica e approfondimenti
Il modello di domanda, le istruzioni e la normativa di riferimento sono disponibili sul sito del Consiglio Nazionale Forense.
Ulteriori informazioni utili sono consultabili anche nella news CNF dell’11 giugno 2025 e nella delibera del 23 maggio 2025 del Consiglio Nazionale Forense con cui è stata formalizzata l’istituzione dell’elenco degli avvocati abilitati alla certificazione del sistema integrato di gestione del rischio fiscale.
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