Avvocati certificatori fiscali: pubblicato il Regolamento CNF

Pubblicato il 25 agosto 2025

Il Consiglio Nazionale Forense (CNF) ha pubblicato il Regolamento n. 2 dell’11 luglio 2025, recante disposizioni sul funzionamento dell’elenco degli avvocati abilitati alla certificazione del sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, ai sensi del D.M. 12 novembre 2024, n. 212.

Il regolamento è stato reso disponibile il 28 luglio 2025 sul sito istituzionale del CNF ed è entrato in vigore il 12 agosto 2025.

Certificazione del rischio fiscale: ecco il regolamento

Cos’è l’elenco dei certificatori del rischio fiscale  

L’elenco nasce nell’ambito del regime di adempimento collaborativo (cooperative compliance), con l’obiettivo di favorire un dialogo costante tra imprese di grandi dimensioni e l’Amministrazione finanziaria, basato sulla trasparenza e sulla prevenzione dei rischi fiscali.

L’avvocato certificatore svolge un ruolo chiave nella validazione dei modelli organizzativi di gestione del rischio fiscale, assicurandone l’adeguatezza, l’efficacia e la conformità normativa.

Chi può iscriversi all’elenco TCF del CNF  

Requisiti di accesso  

L’iscrizione all’elenco è riservata agli avvocati che:

Documentazione richiesta  

La domanda deve essere presentata utilizzando il modello predisposto dal CNF, disponibile online, e deve contenere:

La domanda, firmata digitalmente, va trasmessa via PEC a certificatori@pec.cnf.it.

Percorso formativo e attestazione  

Ai fini dell’iscrizione, in assenza di esoneri, è necessario partecipare a un percorso formativo obbligatorio della durata di almeno 80 ore, articolato in tre moduli:

Il superamento di un test finale di valutazione è requisito per l’attestazione, rilasciata dal CNF. I corsi e le prove sono organizzati in collaborazione con il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC), il MEF e l’Agenzia delle Entrate.

Procedura di iscrizione e tempi  

Il CNF esamina la domanda entro 90 giorni dalla ricezione dell'istanza, eventualmente prorogabili a 120 giorni in caso di richieste di integrazione documentale o osservazioni. La verifica dei requisiti avviene con il supporto della Commissione paritetica di valutazione, composta da rappresentanti del CNF, CNDCEC e Agenzia delle Entrate.

In caso di esito negativo, il richiedente ha diritto a presentare osservazioni entro 15 giorni.

Obblighi successivi all’iscrizione  

Gli avvocati iscritti sono tenuti a comunicare, entro 30 giorni:

Sospensione e cancellazione dall’elenco  

In caso di infedele certificazione segnalata dall’Agenzia delle Entrate, il CNF può disporre la sospensione cautelare dall’elenco. Il provvedimento di cancellazione può essere adottato:

Tutti i procedimenti garantiscono il contraddittorio e la possibilità di difesa.

Modulistica e approfondimenti  

Il modello di domanda, le istruzioni e la normativa di riferimento sono disponibili sul sito del Consiglio Nazionale Forense.

Ulteriori informazioni utili sono consultabili anche nella news CNF dell’11 giugno 2025 e nella delibera del 23 maggio 2025 del Consiglio Nazionale Forense con cui è stata formalizzata l’istituzione dell’elenco degli avvocati abilitati alla certificazione del sistema integrato di gestione del rischio fiscale.

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