Avvocati, privacy in agrodolce

Pubblicato il 08 gennaio 2009

Con l'avvio del nuovo anno sono entrati in vigore il nuovo codice deontologico privacy per i legali, il provvedimento del Garante di semplificazione delle misure minime di sicurezza e il generale incremento delle sanzioni amministrative per violazioni della privacy (dovuto al decreto legge 207/2008). Per gli studi legali, così, mentre da una parte vengono chiariti, semplificati e alleggeriti gli adempimenti, dall'altra vengono appesantite le sanzioni. L'informativa è stata alleggerita, potendo essere fornita una tantum, anche mediante affissione nei locali dello studio o pubblicazione sul proprio sito internet o mediante comunicazioni sintetiche e in stile colloquiale. In caso di violazione di questo adempimento, il decreto 207/2008 prevede sanzioni pesantissime, raddoppiate nel minimo a 6 mila euro e nel massimo a 36 mila euro, e che possono essere ulteriormente raddoppiabili in caso di violazione di maggiore gravità o addirittura quadruplicabili se la sanzione non è congrua rispetto alle condizioni economiche del contravventore. In caso di piccoli studi professionali è prevista una riduzione della sanzione di 2/5. Le misure minime di sicurezza sono state ridimensionate. In particolare, le istruzioni agli incaricati del trattamento possono essere fornite anche oralmente e non necessariamente per iscritto; viene, inoltre, ammesso l'uso di un livello base di credenziale di autenticazione, con minori obblighi di variazione, e non è più richiesta la procedura della custodia delle copie delle credenziali. La cadenza semestrale dell'obbligo di aggiornamento antivirus diventa sempre annuale, biennale per gli elaboratori non connessi mentre l'obbligo di back up diventa almeno mensile. Quanto alle sanzioni penali per la violazione delle misure minime di sicurezza, si ha l'eliminazione della sanzione pecuniaria alternativa alla sanzione detentiva e all'incremento della somma da pagare per ottenere la derubricazione in illecito amministrativo (da 12.500 a 30.000 euro). Alla sanzione penale deve essere aggiunta una pesante sanzione amministrativa, non estinguibile con pagamento in misura ridotta.

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