Avvocatura non partecipa alle udienze? Niente spese per la trattazione

Pubblicato il 27 marzo 2018

La Cassazione ha confermato la statuizione con cui, in sede di merito, era stata respinta la tesi sostenuta da un automobilista che, opponendosi ad una multa elevata nei suoi confronti grazie all’utilizzo di un autovelox, aveva lamentato l'occultamento dello strumento di rilevazione tra le siepi e, quindi, un non corretto posizionamento e visibilità del medesimo.

Autovelox tra le siepi, ok se la postazione è presegnalata e visibile

Detta doglianza era stata ripresentata in sede di ricorso di legittimità, ma gli Ermellini l’hanno giudicata infondata precisando che la stessa si sostanziava in una censura sull'apprezzamento dei fatti di causa, tipica attività riservata al giudice di merito.

Quest’ultimo, aveva accertato la presegnalazione della postazione nonché la perfetta visibilità della stessa da parte degli automobilisti in transito sull'autostrada, non essendo l'autovelox oggettivamente occultato ma semplicemente posizionato all'uscita di una corsia di reimmissione dall'area dell'Autogrill.

Accolta la doglianza sull’entità della condanna alle spese

Nella medesima vicenda è stato, invece, accolto il motivo sollevato dal ricorrente in ordine all'entità della condanna alle spese, secondo il quale all'Amministrazione spettava la liquidazione delle spese solo per le fasi di studio della controversia e introduttiva del giudizio e non, come invece ritenuto in sede di merito, anche per la fase di trattazione e per quella decisionale.

Per la Suprema corte – sentenza n. 7478 del 26 marzo 2018 - la mancata partecipazione, nella specie, dell'Avvocatura dello Stato alle udienze nel giudizio di appello e il mancato deposito di comparsa conclusionale rendeva certamente ingiustificata la liquidazione dei compensi anche per la fase di trattazione e per quella decisionale, lasciando invece impregiudicato il diritto al compenso per la fase di studio della controversia e quella introduttiva del giudizio.

In definitiva, i giudici di legittimità hanno cassato la sentenza impugnata e, non ritenendo necessari ulteriori accertamenti, hanno anche deciso nel merito ai sensi dell'articolo 384 secondo comma C.p.c., liquidando le spese del giudizio di appello a carico del soccombente solamente per la fase di studio della controversia e per quella introduttiva del giudizio.

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