Aziende in crisi, istruzioni per la fruizione delle ulteriori 52 settimane

Pubblicato il 01 aprile 2022

Possibile fruire di ulteriori 52 settimane di trattamento straordinario di integrazione salariale, da fruire nell' arco temporale che va dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023, per alcuni datori di lavoro che sono impossibilitati a ricorrere alla CIGS. A tal fine, nel flusso Uniemens occorre indicare il nuovo codice causale “L090”, avente il significato di “conguaglio CIGS D.Lgs. n. 148/2015 art.44, comma 11 ter”, relativo ad autorizzazione soggetta o meno al contributo addizionale.

A prevederlo è l’INPS, con il messaggio n. 1459 del 31 marzo 2022, attuando quanto introdotto dalla L. n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022) all’art. 44, co. 11-ter.

Aziende in crisi, tutele estese

In sede di riordino della normativa ordinaria in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, l’art. 1, co. 216, della L. 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022), ha inserito all’art. 44 del D.Lgs 14 settembre 2015, n. 148, il co. 11-ter, con cui si prevede la possibilità di concedere, ad alcune specifiche categorie di datori di lavoro, un ulteriore trattamento straordinario di integrazione salariale, di durata massima pari a 52 settimane, per fronteggiare nel biennio 2022-2023 processi di riorganizzazione e situazioni di particolare difficoltà economica.

Aziende in crisi, destinatari delle tutele

Rientrano nel campo di applicazione della CIGS:

Aziende in crisi, condizioni di accesso

Possono accedere alla misura, i datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione della CIGS, così come precedentemente descritti, che - avendo raggiunto i limiti massimi di durata complessiva dei trattamenti nel quinquennio mobile - non possono accedere ai trattamenti di CIGS.

Inoltre, l’impossibilità di fare ricorso ai trattamenti di CIGS, oltre che riguardare i limiti di durata complessiva dei trattamenti, può scaturire anche da aspetti di tipo “oggettivo” che precludono all’azienda di ricorrere alle misure di intervento straordinario tipizzate nel D.lgs n. 148/2015. È il caso, in particolare, in cui opera la previsione di cui al co. 2 dell’art. 22 del medesimo decreto legislativo, secondo cui “una nuova autorizzazione non può essere concessa prima che sia decorso un periodo pari a due terzi di quello relativo alla precedente autorizzazione”, ovvero qualora l’impresa non abbia neanche i requisiti per accedere alla proroga CIGS, in quanto non “presenti interventi correttivi complessi volti a garantire la continuità aziendale e la salvaguardia occupazionale”.

Aziende in crisi, istruzioni procedurali e Uniemens

In “Sistema UNICO”, nell’ambito del codice intervento 333, è stato istituito il seguente apposito codice evento:

In merito alle modalità di esposizione delle prestazioni da porre a conguaglio e del contributo addizionale da versare, relativi agli interventi di CIGS autorizzati ai sensi dell’art. 44, co. 11-ter, del D.Lgs n. 148/2015, i datori di lavoro opereranno come segue:

Per l’esposizione degli importi dovuti a titolo di contributo addizionale, i datori di lavoro utilizzeranno il nuovo codice causale “E608”, avente il significato di “Ctr. Addizionale CIG straordinaria D.Lgs. n. 148/2015 art.44, comma 11 ter” presente nell’elemento CongCIGSCausAdd.

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