Aziende plurilocalizzate: CIG in deroga con accordo aziendale

Pubblicato il 08 maggio 2020

I datori di lavoro titolari di aziende plurilocalizzate, ossia con unità produttive o punti vendita siti in cinque o più Regioni o Province autonome, richiedenti la CIG in deroga, devono presentare la domanda d’intervento al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, corredando l’istanza dell’accordo sindacale. Inoltre, devono essere indicati:

A specificarlo è l’INPS, con la circolare n. 58 del 7 maggio 2020, illustrando la gestione delle misure a sostegno del reddito previste dal cd. “Decreto Cura Italia” (D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni in L. n. 27/2020), relativamente ai trattamenti di CIG in deroga per aziende plurilocalizzate.

CIG in deroga, come funziona l’istruttoria?

Dopo la presentazione della domanda d’intervento da parte dell’azienda, il MLPS passa alla fase istruttoria. In caso di esito positivo, il Ministero del Lavoro quantifica l’onere previsto e lo trasmette all’INPS. Il provvedimento di autorizzazione dovrà indicare:

CIG in deroga, adempimenti dell’azienda

A seguito dell’avvenuta emanazione del decreto ministeriale, l’azienda invia la domanda di integrazione salariale “modello IG_15_deroga” (cod. “SR100”) all’INPS sulla piattaforma “CIGWEB” con il sistema del “ticket” indicando, tra gli altri dati, il numero del decreto di concessione ministeriale.

A questo punto, l’INPS effettua una nuova fase istruttoria e invia l’autorizzazione all’azienda a mezzo Pec.

Dopodiché, in conseguenza alla ricezione del provvedimento di autorizzazione, i datori di lavoro dovranno inoltrare all’Istituto Previdenziale la documentazione per la liquidazione dei pagamenti, avvalendosi del modello “SR41” semplificato, al fine di consentire alle Strutture territoriali di erogare le prestazioni in argomento.

CIG in deroga, agevolazioni

Si ricorda, infine, che anche per le CIG in deroga presentate dalle aziende plurilocalizzate non si applicano le disposizioni relative al requisito dell’anzianità di effettivo lavoro, pari a 90 giorni. Inoltre, non è dovuto il contributo addizionale, di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 148/2015.

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