Azione penale preclusa in mancanza di riapertura delle indagini
Pubblicato il 21 settembre 2010
Secondo le Sezioni unite penali di Cassazione - sentenza n. 33885 del 20 settembre 2010 – poiché l'esercizio dell'azione penale è espressione di una scelta che il pubblico ministero, in relazione a una determinata notitia criminis, compie al termine delle indagini preliminari in alternativa alla richiesta di archiviazione, il pm, una volta archiviato il procedimento, perde il potere di adottare ulteriori opzioni sul medesimo fatto, a meno che non chieda o ottenga il decreto di riapertura delle indagini, dal quale consegue una nuova iscrizione nel registro delle notizie di reato.
Ne consegue che, in assenza del provvedimento di riapertura delle indagini, ex articolo 414 Codice di procedura penale, viene a determinarsi non solo “la inutilizzabilità degli atti di indagine eventualmente compiuti dopo il provvedimento di archiviazione” ma anche “la preclusione all'esercizio dell'azione penale per quello stesso fatto-reato, oggettivamente e soggettivamente considerato, da parte del medesimo ufficio del pubblico ministero.”