Azioni di politica attiva delle Regioni: ulteriori chiarimenti

Pubblicato il 25 gennaio 2018

Il messaggio INPS n. 347 del 24 gennaio 2018 rammenta che, ai sensi del Testo Unico degli ammortizzatori sociali, le Regioni e le Province autonome possono utilizzare il 50% delle risorse loro assegnate per gli ammortizzatori sociali in deroga, relativi alle annualità 2014-2015-2016, anche per azioni di politica attiva.

Recentemente è stato, inoltre, approvato lo schema di convenzione finalizzato all’erogazione, da parte dell’Istituto, di trattamenti economici di politica attiva del lavoro finanziati dalle risorse suddette ma già nel 2017 il Ministero del Lavoro aveva chiarito che solo dopo aver completato il processo di decretazione da parte di Regioni e Province autonome, le stesse potranno utilizzare le risorse residue per misure di politica attiva, assumendosi la responsabilità e l’onere finanziario della gestione di eventuali situazioni non definite.

Chiarisce, quindi, il messaggio che le Regioni possono chiedere che le risorse a disposizione per le politiche attive siano quantificate sulla base di quanto effettivamente speso ma, poiché per le prestazioni di cassa integrazione in deroga a pagamento diretto, il termine di prescrizione è decennale, le stesse devono, con proprio atto dispositivo, darne la massima pubblicità anche mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale, disporre la cessazione degli effetti finanziari dei propri decreti, dando mandato all'Istituto di non procedere con ulteriori pagamenti e sollevando lo stesso ed il Ministero del Lavoro da ogni responsabilità in ordine alle pretese economiche dei lavoratori interessati.

Solo per le Regioni che assumano tali atti, l’Istituto provvederà a quantificare i residui disponibili, tenendo conto della spesa effettivamente sostenuta.

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