La Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, con l’ordinanza n. 14568 del 17 maggio 2026, è intervenuta nuovamente sul tema delle concessioni balneari e sulla validità delle proroghe automatiche previste dalla normativa italiana.
La decisione riguarda il ricorso presentato da alcuni concessionari demaniali marittimi del Comune di Rimini contro la sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 17/2021, che aveva dichiarato incompatibili con il diritto dell’Unione europea le proroghe delle concessioni fino al 31 dicembre 2033.
Le Sezioni Unite hanno dichiarato il ricorso inammissibile, confermando i limiti del sindacato della Cassazione sulle decisioni del giudice amministrativo.
L’ordinanza assume particolare rilievo perché ribadisce il rapporto tra diritto interno e diritto UE in materia di concessioni demaniali marittime, conferma la centralità della sentenza del Consiglio di Stato del 2021 e chiarisce i presupposti del ricorso per motivi di giurisdizione.
L’art. 1, commi 682 e 683, della legge n. 145/2018 aveva disposto la proroga delle concessioni demaniali marittime fino al 31 dicembre 2033.
Su tale base, nel 2021 il Comune di Rimini aveva adottato atti ricognitivi di estensione delle concessioni balneari.
Tuttavia, la Direttiva 2006/123/CE, nota come Direttiva Bolkestein, e l’art. 49 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) impongono procedure di evidenza pubblica per l’assegnazione delle concessioni caratterizzate da scarsità della risorsa.
Successivamente, la legge n. 118/2022 e il decreto-legge n. 198/2022 hanno modificato i termini di efficacia delle concessioni e avviato il riordino della disciplina di settore.
Con la sentenza n. 17/2021, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha affermato che le proroghe automatiche delle concessioni balneari contrastano con il diritto dell’Unione europea, in particolare con l’art. 12 della Direttiva Bolkestein e con l’art. 49 TFUE.
Il Consiglio di Stato ha inoltre stabilito che giudici e pubbliche amministrazioni devono disapplicare le norme nazionali incompatibili con il diritto UE.
La decisione ha stabilito che le concessioni demaniali marittime già in essere avrebbero cessato di produrre effetti oltre il termine individuato dall’Adunanza Plenaria.
In applicazione di tali principi, il Comune di Rimini ha adottato la delibera n. 504 del 22 dicembre 2023, riducendo la durata delle concessioni al 31 dicembre 2023.
I concessionari balneari del Comune di Rimini hanno impugnato la sentenza del Consiglio di Stato davanti alla Corte di Cassazione, denunciando un presunto eccesso di potere giurisdizionale.
Secondo i ricorrenti, l’Adunanza Plenaria si sarebbe sostituita al legislatore, invadendo la funzione normativa e disapplicando illegittimamente la disciplina nazionale sulle concessioni demaniali marittime. Nel ricorso sono stati richiamati l’art. 111 della Costituzione, l’art. 267 TFUE, la Direttiva 2006/123/CE, il Codice della navigazione e le norme del Codice del processo amministrativo.
La Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dai concessionari balneari contro la sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 17/2021.
In primo luogo, la Corte ha rilevato il difetto di legittimazione dei ricorrenti, precisando che i concessionari non avevano partecipato al giudizio concluso davanti al Consiglio di Stato. Secondo il consolidato orientamento della Cassazione, il ricorso per cassazione può essere proposto esclusivamente dalle parti del processo precedente.
La Cassazione ha inoltre precisato che il precedente dell’Adunanza Plenaria produce un vincolo soltanto in via di fatto. Secondo le Sezioni Unite, la capacità persuasiva della sentenza n. 17/2021 non impedisce che, in un diverso giudizio, la questione possa essere nuovamente valutata e che il giudice successivamente adito possa anche discostarsi dall’orientamento già espresso.
Le Sezioni Unite hanno inoltre evidenziato la tardività dell’impugnazione, poiché la sentenza era stata pubblicata il 9 novembre 2021 mentre il ricorso era stato notificato soltanto il 29 febbraio 2024, oltre il termine previsto dall’art. 92 del Codice del processo amministrativo.
La Corte ha anche richiamato l’istituto dell’opposizione di terzo ex artt. 108 e 109 c.p.a., ritenuto il rimedio eventualmente esperibile dai soggetti estranei al giudizio.
Infine, la Cassazione ha escluso qualsiasi eccesso di potere giurisdizionale, chiarendo che la disapplicazione della normativa interna in contrasto con il diritto UE costituisce attività interpretativa del giudice e non invasione della funzione legislativa.
L’ordinanza della Cassazione conferma la perdurante efficacia della sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 17/2021 e consolida l’orientamento della giurisprudenza amministrativa sulle concessioni balneari.
La decisione rafforza il principio secondo cui le proroghe automatiche delle concessioni demaniali marittime possono essere disapplicate dai giudici e dalle pubbliche amministrazioni quando incompatibili con il diritto dell’Unione europea. Per gli enti locali aumenta quindi l’obbligo di adeguarsi ai principi UE attraverso procedure selettive e gare pubbliche.
La pronuncia ribadisce inoltre il primato del diritto europeo e il ruolo dei giudici nazionali nella disapplicazione delle norme interne contrastanti.
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