Banca dati delle locazioni brevi. Le regole per l’attuazione

Pubblicato il 20 ottobre 2022

Con decreto n. 161 del 29 settembre 2021 il Ministero del Turismo ha emanato il regolamento con le modalità di realizzazione e di gestione della banca dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati agli affitti brevi, in attuazione dell'articolo 13-quater, comma 4, del Dl n. 34/2019.

Tale atto, all’articolo 2, comma 2 , ha previsto che Ministero del turismo, regioni e province autonome, per generare i codici della banca dati e per definire le modalità di accesso diretto alle banche dati regionali e delle province autonome relative alle strutture ricettive e agli immobili destinati alle locazioni brevi, debbano sottoscrivere un protocollo d'intesa contenente i parametri tecnici utili a definire macro-tipologie omogenee a livello nazionale entro le quali far confluire le diverse fattispecie presenti a livello regionale e provinciale.

Il Garante per la Protezione dei Dati Personali, con parere n. 289 del 1° settembre 2022, ha espresso parere favorevole sullo schema di protocollo in questione.

Pertanto, il Ministero Turismo, in data 19 ottobre 2022, rende noto il protocollo per la realizzazione e gestione della banca di dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi.

ATTENZIONE: Le Regioni e Province autonome che non sottoscrivono il protocollo di intesa devono fornire, direttamente al gestore della banca dati, i dati, nonché i relativi aggiornamenti, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno.

Contenuto del Protocollo

Detto protocollo disciplina il contenuto e le modalità di trasmissione dei dati, le modalità di aggiornamento della banca di dati, il monitoraggio dell’efficacia delle soluzioni tecniche prescelte e le modalità di conoscenza del codice identificativo o alfanumerico delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi, ivi compreso il momento di decorrenza dell’obbligo di indicazione del codice in ogni comunicazione, offerta e promozione.

NOTA BENE: Verrà generato dalla banca dati un Codice Identificativo Nazionale univoco per ogni struttura ricettiva e immobile in locazione breve, anche se è già presente un codice CIR a livello di Regione/P.A.

Tale Codice:

I titolari delle strutture ricettive, i soggetti che concedono in locazione breve immobili ad uso abitativo, i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e quelli che gestiscono portali telematici per l’offerta di alloggi a fini turistici sono tenuti a indicare in ogni comunicazione inerente all’offerta e alla promozione dei servizi all’utenza:

Chi non adempie va incontro alla sanzione da 500 euro a 5.000 euro per ogni unità non comunicata. È previsto il raddoppio della sanzione se la violazione è reiterata.

Accesso alla banca dati

Possono accedere alla banca dati, secondo finalità e modalità specificamente definite, i seguenti soggetti:

Allegati
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