La Banca d’Italia ha emanato le “Disposizioni di vigilanza in materia di cripto-attività” in attuazione dell’articolo 5, commi 1 e 3, del decreto legislativo 5 settembre 2024, n. 129 (Decreto MiCAR).
Il provvedimento del 30 settembre 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 9 ottobre 2025, completa l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2023/1114 (Markets in Crypto-Assets Regulation – MiCAR), che introduce una disciplina armonizzata nell’Unione europea per l’emissione e la prestazione di servizi relativi alle cripto-attività.
Il provvedimento entra in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ossia dal 24 ottobre 2025.
Il provvedimento della Banca d’Italia del 30 settembre 2025 delinea in modo puntuale l’ambito soggettivo e oggettivo di applicazione delle nuove regole di vigilanza in materia di cripto-attività.
L’obiettivo del legislatore è garantire un’armonizzazione effettiva tra la disciplina europea e quella nazionale, in modo da assicurare una vigilanza omogenea su tutti gli operatori attivi nel mercato delle cripto-attività, tutelando al contempo la stabilità del sistema finanziario e la fiducia degli investitori.
Le nuove regole si applicano a tre macro-categorie di operatori.
Anche banche e SIM di classe 1 possono emettere ART, ma in tal caso è sufficiente una notifica preventiva alla Banca d’Italia, ai sensi dell’articolo 17 del MiCAR.
Gli emittenti devono garantire un’adeguata riserva di attività, un solido sistema di governance e meccanismi di controllo proporzionati alla complessità del modello operativo adottato.
L’autorizzazione alla prestazione di tali servizi è rilasciata entro 40 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda completa, secondo quanto specificato nelle tabelle procedurali allegate al provvedimento.
Un aspetto centrale del provvedimento è l’applicazione del principio di proporzionalità, che consente di modulare l’intensità degli obblighi in funzione delle caratteristiche operative e dimensionali dell’intermediario.
In particolare, gli emittenti e i prestatori di servizi in cripto-attività già soggetti a una disciplina settoriale (ad esempio banche, SIM, IMEL o IP) sono tenuti ad applicare le nuove disposizioni in aggiunta alla normativa di settore, ma solo per le previsioni specificamente calibrate sull’attività in cripto-attività.
Ciò evita duplicazioni regolamentari e garantisce coerenza con i principi di vigilanza prudenziale già applicabili in ambito bancario e finanziario.
Il decreto legislativo n. 129/2024 ha individuato la Banca d’Italia e la Consob come autorità nazionali competenti per l’attuazione del MiCAR, attribuendo a ciascuna specifiche competenze:
Le due autorità cooperano attraverso un protocollo d’intesa sottoscritto ai sensi dell’articolo 9 del Decreto MiCAR, che disciplina lo scambio informativo e il coordinamento operativo nell’esercizio dei rispettivi poteri di vigilanza.
L’efficacia e l’affidabilità dell’attività svolta dagli emittenti di token collegati ad attività (ART) dipendono in modo determinante dalla solidità della loro struttura organizzativa, amministrativa e contabile, nonché dall’efficienza dei sistemi di controllo interno.
Questi elementi – insieme – costituiscono il cosiddetto sistema di governo e di controllo aziendale, un pilastro essenziale per garantire il rispetto delle norme vigenti in materia di cripto-attività e per assicurare la sana e prudente gestione dell’impresa.
Il provvedimento della Banca d’Italia del 30 settembre 2025 individua, in questa sezione, i principi generali e i requisiti minimi che devono caratterizzare il modello organizzativo degli emittenti di ART.
In particolare, vengono delineate le regole che riguardano:
Il sistema di governo e di controllo ha la funzione di presidiare i rischi connessi alle attività dell’emittente – inclusi i rischi operativi, tecnologici e reputazionali – e di assicurare che la società operi nel rispetto delle norme europee e nazionali, delle politiche interne e delle migliori pratiche di gestione prudenziale.
In sintesi, la Banca d’Italia richiede che ogni emittente di ART sviluppi un modello di governance e controllo interno coerente con la propria dimensione, complessità e struttura operativa, in grado di garantire:
L’impostazione delineata si ispira ai principi di proporzionalità e trasparenza, ponendo l’accento non solo sulla conformità formale alle regole, ma anche sulla sostanza dell’azione di governo aziendale.
L’obiettivo è assicurare che gli emittenti di ART possano operare in modo solido, sostenibile e conforme alle finalità di tutela della stabilità finanziaria e della fiducia degli investitori nel nuovo mercato delle cripto-attività.
Una parte del provvedimento 30 settembre 2025 della Banca d’Italia è dedicato ai piani di risanamento
Il piano di risanamento rappresenta uno strumento centrale nel sistema di governo aziendale degli emittenti di token collegati ad attività (ART) e di token di moneta elettronica (EMT).
In particolare, il piano individua le azioni da intraprendere in caso di eventi che possano compromettere la stabilità o l’ordinario svolgimento dell’attività, inclusi i casi in cui sia necessario ripristinare la riserva di attività prevista dalla normativa.
Ogni emittente è tenuto a elaborare un piano che contenga almeno i seguenti elementi essenziali:
Il documento deve essere mantenuto costantemente aggiornato: per gli emittenti di dimensioni o rilevanza significative, l’aggiornamento è previsto almeno una volta all’anno; per gli altri, deve essere effettuato ogniqualvolta si verifichino modifiche sostanziali al modello di business, al profilo di rischio o alle condizioni operative.
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