Bancarotta fraudolenta. Concorso anche del socio accomandante

Pubblicato il 30 novembre 2011 Con la sentenza n. 44103 depositata lo scorso 29 novembre 2011, la Corte di cassazione ha confermato la condanna per bancarotta fraudolenta disposta dalle Corti di merito nei confronti del socio accomandante di una società.

L’uomo era stato ritenuto colpevole, a titolo di concorso con l’accomandatario, in quanto aveva violato il divieto di immissione nell’attività amministrativa e ciò, a prescindere dalla mancata estensione della dichiarazione di fallimento. Quest’ultima circostanza, infatti, non è stata, di per sé stessa, ritenuta preclusiva della responsabilità del socio accomandante, essendo stato, per contro, considerato sufficiente, ai fini della lesione del bene giuridico tutelato dalla norma penale enunciata dall'articolo 216 Legge fallimentare, “lo svolgimento di attività amministrativa anche attraverso i contatti con clienti dell'impresa, che implicano inevitabilmente la gestione delle attività aziendali”.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

INPGI: contribuzione 2026 per co.co.co. e liberi professionisti

09/02/2026

Global minimum tax: approvato il modello di dichiarazione annuale

09/02/2026

L’INPGI aggiorna pensioni e prestazioni: rivalutazione dell’1,4% per il 2026

09/02/2026

Lavoratrice frontaliera con diritto all'indennità di maternità

09/02/2026

Riforma dell’artigianato nella Legge annuale sulle PMI

09/02/2026

Lavoro nello studio del convivente: quando scatta la subordinazione

09/02/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy