Bancarotta fraudolenta per distrazione anche senza la consapevolezza del dissesto

Pubblicato il 29 maggio 2014 Perché possa ritenersi integrato il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione non è necessario che l'agente abbia consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né che abbia agito con lo scopo di recare pregiudizio ai creditori.

Questo delitto è, infatti, un reato di pericolo a dolo generico.

Irrilevante il nesso causale tra distrazione e fallimento

In tale contesto, inoltre, è del tutto irrilevante l'esistenza di un nesso eziologico tra la condotta realizzatasi attraverso un atto dispositivo che incide sulla consistenza patrimoniale di un'impresa commerciale ed il fallimento, non essendo affatto necessario il riscontro di una consequenzialità tra la distrazione e la dichiarazione di fallimento.

E' quanto evidenziato dalla Corte di cassazione nel testo della sentenza n. 21838 del 28 maggio 2014 e con cui è stata confermata la condanna per concorso in bancarotta per distrazione in capo ad un commercialista accusato dopo che aveva incassato delle cifre molto altre da un'azienda in stato di dissesto.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Consorzi di bonifica - Ipotesi di accordo del 21/5/2025

01/08/2025

CCNL Energia e petrolio - Verbale di accordo del 10/7/2025

01/08/2025

Energia e petrolio. Verifica scostamento inflattivo

01/08/2025

Consorzi di bonifica. Tabelle retributive

01/08/2025

Blocco dei licenziamenti per Covid-19: la Corte Costituzionale conferma l’esclusione per i dirigenti

01/08/2025

Licenziamento per video su TikTok: illegittimo senza intento denigratorio

01/08/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy