Bancarotta per distrazione e società collegate

Pubblicato il 14 dicembre 2012 Per la Corte di cassazione – sentenza n. 48327 del 14 dicembre 2012 – l’autonomia soggettiva e patrimoniale che contraddistingue ogni singola società appartenente ad un gruppo di società collegate impone all’amministratore di perseguire prioritariamente l’interesse della specifica società cui egli è preposto; non è consentito, infatti, che ne venga sacrificato l’interesse “in nome di un diverso interesse che, se pure riconducibile a quello di chi è collocato al vertice del gruppo, non assumerebbe alcun rilievo per i soci di minoranza e per i terzi creditori della società controllata”.

In tale contesto, “non è certamente ammissibile che si trasferisca sui creditori delle società collegate il rischio imprenditoriale della società capogruppo”.

Sulla scorta di dette considerazioni la Corte di cassazione ha respinto il ricorso presentato dall’amministratore di una società avverso la decisione con cui i giudici di merito lo avevano ritenuto responsabile del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione in considerazione di alcune operazioni che lo stesso asseriva fossero state rivolte ad assicurare l’interesse di società tra loro collegate.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Occhiali industria - Segnalazione refuso minimi retributivi

10/02/2026

Appalti: niente aggiudicazione senza motivazione chiara sui punteggi

10/02/2026

Rottamazione dei veicoli fuori uso con fermo amministrativo: le novità

10/02/2026

Contributi minimi Cassa Forense 2026: scadenze e pagamenti

10/02/2026

Comunità energetiche rinnovabili: trattenute sugli incentivi GSE fuori campo IVA

10/02/2026

ZES Unica agricola: ok al tax credit anche con reddito catastale

10/02/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy