Bancarotta per distrazione e società collegate

Pubblicato il 14 dicembre 2012 Per la Corte di cassazione – sentenza n. 48327 del 14 dicembre 2012 – l’autonomia soggettiva e patrimoniale che contraddistingue ogni singola società appartenente ad un gruppo di società collegate impone all’amministratore di perseguire prioritariamente l’interesse della specifica società cui egli è preposto; non è consentito, infatti, che ne venga sacrificato l’interesse “in nome di un diverso interesse che, se pure riconducibile a quello di chi è collocato al vertice del gruppo, non assumerebbe alcun rilievo per i soci di minoranza e per i terzi creditori della società controllata”.

In tale contesto, “non è certamente ammissibile che si trasferisca sui creditori delle società collegate il rischio imprenditoriale della società capogruppo”.

Sulla scorta di dette considerazioni la Corte di cassazione ha respinto il ricorso presentato dall’amministratore di una società avverso la decisione con cui i giudici di merito lo avevano ritenuto responsabile del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione in considerazione di alcune operazioni che lo stesso asseriva fossero state rivolte ad assicurare l’interesse di società tra loro collegate.
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