Con la circolare n. 150 del 16 dicembre 2025, l’Inps fornisce un quadro organico e sistematico delle modifiche introdotte dall’articolo 29, comma 1, del decreto legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, in materia di condizioni per la fruizione dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale.
L’intervento normativo incide in modo significativo sull’articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ampliando le condizioni che i datori di lavoro devono rispettare per accedere alle agevolazioni e introducendo, con il nuovo comma 1175 bis, un meccanismo di mitigazione del recupero dei benefici in caso di regolarizzazione delle violazioni accertate.
Vediamo nel dettaglio di che si tratta.
L’articolo 1, comma 1175, della legge n. 296/2006
L’articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 rappresenta il fulcro della disciplina relativa alla fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale. La disposizione stabilisce che tali benefici sono subordinati:
Nel tempo, la norma è stata oggetto di chiarimenti amministrativi finalizzati a delimitarne l’ambito applicativo e a precisare gli effetti delle violazioni accertate dagli organi di vigilanza.
Le novità introdotte dal decreto legge n. 19/2024
Con l’articolo 29, comma 1, del decreto legge n. 19/2024, il legislatore ha introdotto due rilevanti innovazioni.
La circolare richiama la definizione fornita dal Ministero del Lavoro con la circolare n. 5 del 30 gennaio 2008, secondo cui i benefici contributivi costituiscono una deroga al regime contributivo ordinario, riconosciuta in presenza di specifici presupposti.
Rientrano in tale nozione:
Sono invece esclusi:
Accanto ai benefici contributivi, la circolare ricomprende tra i benefici normativi tutte le agevolazioni:
Rientrano, ad esempio, incentivi fiscali alle assunzioni, crediti d’imposta e contributi pubblici legati alle politiche del lavoro.
Il possesso del DURC
Il DURC rimane il primo requisito essenziale. La circolare ribadisce che un esito negativo della verifica di regolarità contributiva comporta:
Il rispetto degli obblighi di legge e dei contratti collettivi
Il mancato rispetto degli obblighi di legge o dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative determina il recupero dei benefici:
L’assenza di violazioni in materia di lavoro, salute e sicurezza
La principale innovazione riguarda l’esplicito riferimento alle violazioni in materia di:
Tali violazioni assumono ora una valenza autonoma come condizioni ostative alla fruizione dei benefici normativi e contributivi.
La verifica dell’assenza di violazioni avviene tramite interrogazione del Portale Nazionale del Sommerso, istituito dall’articolo 10 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
Nelle more del completamento dell’interoperabilità tra sistemi informativi:
Il comma 1175-bis introduce un regime di mitigazione del recupero dei benefici, con l’obiettivo di favorire la regolarizzazione spontanea e ridurre gli effetti economici eccessivamente penalizzanti per le imprese.
Violazioni regolarizzabili
In presenza di violazioni regolarizzabili:
Violazioni amministrative non regolarizzabili
Per le violazioni che non possono essere regolarizzate:
Distinzione tra recupero e sanzioni
La circolare chiarisce che il recupero dei benefici:
Le sanzioni civili e amministrative seguono invece una disciplina autonoma.
Riduzione delle sanzioni civili
Il coordinamento con l’articolo 116, comma 8, della legge n. 388/2000 consente, in caso di pagamento tempestivo o rateazione, la riduzione del 50 per cento delle sanzioni civili, rafforzando l’incentivo alla regolarizzazione.
Gli organi di vigilanza, in particolare l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, svolgono un ruolo centrale nella nuova disciplina. Il verbale di accertamento rappresenta lo snodo fondamentale per:
Il perfezionamento integrale delle condizioni indicate nel verbale è essenziale per evitare il recupero dei benefici.
La proposizione di ricorsi amministrativi o giudiziari:
Il recupero viene attivato anche in presenza di pagamenti parziali.
L’INPS ha annunciato l’implementazione della procedura “VerbaliWeb”, finalizzata a:
Il sistema delineato dalla circolare valorizza la regolarità sostanziale e orienta le politiche di incentivazione verso comportamenti aziendali complessivamente conformi.
Checklist preliminare per datori di lavoro e professionisti
Alla luce delle indicazioni fornite dalla circolare n. 150 del 16 dicembre 2025, vediamo di seguito una checklist operativa per la verifica preventiva delle condizioni necessarie alla fruizione dei benefici normativi e contributivi.
Verifica della regolarità contributiva
Verifica del rispetto della normativa lavoristica
Corretta applicazione della normativa in materia di:
orario di lavoro;
inquadramento contrattuale;
trattamento retributivo minimo;
Assenza di violazioni in materia di lavoro irregolare o sommerso
Verifica della contrattazione collettiva applicata
Verifica in materia di salute e sicurezza sul lavoro
Uno degli elementi di maggiore rilievo sistematico della circolare n. 150/2025 è il superamento della concezione di regolarità esclusivamente formale.
Il legislatore e l’Inps pongono infatti l’accento su una regolarità sostanziale, che implica:
In tale prospettiva:
I benefici già fruiti devono essere restituiti in caso di violazioni?
Sì, in linea generale il recupero dei benefici è previsto. Tuttavia, il nuovo comma 1175 bis consente di evitare il recupero:
La presentazione di un ricorso sospende il recupero dei benefici?
No. La circolare chiarisce che la proposizione di ricorsi amministrativi o giudiziari e il pagamento parziale degli importi dovuti non sospendono il recupero, in assenza di regolarizzazione integrale.
Le violazioni in materia di sicurezza incidono sempre sui benefici?
Sì, se rientrano tra quelle individuate dall’Allegato A del decreto interministeriale 30 gennaio 2015. In tali casi:
Il limite del doppio della sanzione si applica sempre?
Il limite al recupero pari al doppio dell’importo sanzionatorio si applica solo alle violazioni amministrative non regolarizzabili. Per le violazioni regolarizzabili resta decisiva la tempestività della regolarizzazione.
|
Fattispecie |
Disciplina previgente |
Disciplina dopo DL n. 19/2024 |
Indicazioni operative |
|---|---|---|---|
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Condizioni per i benefici |
DURC, obblighi di legge, CCNL |
Aggiunta assenza violazioni lavoro e sicurezza |
Verifica tramite Portale Nazionale del Sommerso |
|
Violazioni lavoro e sicurezza |
Rilevanti solo per DURC |
Condizione ostativa autonoma |
Riferimento al D.I. 30 gennaio 2015 |
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Recupero benefici |
Integrale |
Mitigato con comma 1175-bis |
Nessun recupero se regolarizzazione tempestiva |
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Violazioni regolarizzabili |
Recupero dei benefici |
Benefici conservati se regolarizzazione |
Pagamento entro 30 giorni o rateazione |
|
Violazioni non regolarizzabili |
Recupero integrale |
Recupero limitato al doppio della sanzione |
Incide sull’intera compagine aziendale |
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Sanzioni civili |
Regime ordinario |
Riduzione del 50% |
Condizionata al pagamento tempestivo |
|
Ricorsi |
Effetto sospensivo limitato |
Nessun effetto sul recupero |
Recupero comunque attivato |
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