Beneficio previdenziale amianto, nuovi termini per l’accertamento

Pubblicato il 26 febbraio 2021

Con la circolare n. 37 del 24 febbraio 2021, l’INPS ha fornito le istruzioni per l’applicazione del beneficio previdenziale per i lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario, introdotto dall’articolo 1, co. 360 e 361, della L. n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021). Il beneficio previdenziale è riconosciuto in favore dei predetti lavoratori che hanno prestato la loro attività nel sito produttivo senza essere dotati degli equipaggiamenti di protezione adeguati all'esposizione alle polveri di amianto durante le operazioni di bonifica.

Il vantaggio, in particolare, consiste nel moltiplicare, l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, per il coefficiente di 1,5. Le modalità di attuazione della menzionata norma, con particolare riferimento al procedimento di presentazione della domanda, sono state definite con il Decreto del 12 maggio 2016 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze.

Beneficio previdenziale amianto, adempimenti del datore di lavoro

Il co. 277-bis della L. n. 208/2015 introduce dei termini, che rendono certa la durata del procedimento, per il compimento delle fasi dello stesso relative all’acquisizione della documentazione e al rilascio della certificazione tecnica da parte dell’INAIL.

In particolare, l’INAIL richiede al datore di lavoro – entro la data del 2 marzo 2021 - la documentazione necessaria a integrazione delle domande presentate entro il 2 marzo 2018.

Tale adempimento interessa le domande di riconoscimento del beneficio che sono giacenti o respinte per carenza della documentazione necessaria o della dichiarazione del datore di lavoro che attesti la presenza del richiedente nel sito produttivo nel periodo di effettuazione dei lavori di sostituzione del tetto.

In seguito alla richiesta di integrazione, il datore di lavoro deve adempiere entro il termine perentorio di 90 giorni dalla ricezione della richiesta. Decorso inutilmente tale termine, essendo preclusa la possibilità di acquisire la documentazione datoriale necessaria al riconoscimento del beneficio, le relative domande di verifica del diritto al beneficio non possono essere accolte.

Entro 15 giorni dalla ricezione della documentazione da parte del datore di lavoro, le Strutture territoriali devono trasmettere all’INAIL le istanze complete della relativa documentazione.

Al fine di assicurare il rispetto del predetto termine, le Strutture territoriali dell’INPS operano in raccordo con l’INAIL, monitorando le pratiche prossime alla scadenza del termine di 60 giorni per il rilascio della certificazione tecnica.

Ricevuta la certificazione tecnica da parte dell’INAIL, le Strutture territoriali dell’INPS effettuano tempestivamente le operazioni di aggiornamento dell’estratto conto e definiscono le domande di riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio da concludere entro il 30 settembre 2021.

Monitoraggio delle domande e graduatoria degli ammessi

Il successivo co. 277-ter definisce il procedimento di monitoraggio delle domande di riconoscimento del beneficio.

In particolare, la norma introduce un termine di 60 giorni - decorrente dalla ricezione di tutte le certificazioni tecniche da parte dell’INAIL - entro il quale l’INPS procede al monitoraggio delle domande presentate, considerando:

Entro 30 giorni dalla conclusione delle operazioni di monitoraggio, e comunque con cadenza annuale, la Direzione centrale Pensioni individua i lavoratori aventi diritto al beneficio in ragione dei seguenti criteri:

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