Beni demaniali, non conta solo la proprietà dello Stato ma anche l'aspetto finalistico e funzionale

Pubblicato il 17 febbraio 2011 Le Sezioni unite civili della Cassazione, con la sentenza n. 3811 del 16 febbraio 2011, si sono pronunciate in ordine al concetto di demanialità dei beni sottolineando come “al fine di riconoscere se in concreto il particolare bene di cui si discute fa parte della realtà materiale che la norma, denominandola, inserisce nel demanio, si deve tenere conto in modo specifico del duplice aspetto finalistico e funzionale che connota la categoria dei beni in questione”.

 La titolarità dello Stato, quindi, non è fine a sé stessa e “non rileva solo sul piano proprietario ma comporta per lo stesso gli oneri di una governance che renda effettivi le varie forme di godimento e di uso pubblico del bene”. Per affermare la natura demaniale di un bene, quindi, non rileva esclusivamente che proprietario sia lo Stato ma conta, soprattutto, l'aspetto finalistico e funzionale del bene stesso rispetto alla collettività.

Nel dettaglio, i giudici di Cassazione hanno riconosciuto la natura demaniale di alcune valli da pesca nella zona settentrionale della laguna di Venezia.
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