Beni e servizi anti Covid. Ue: acquisti con esenzione temporanea da IVA

Pubblicato il 19 luglio 2021

Adottata dal Consiglio Ue una modifica della direttiva IVA, attraverso l’introduzione di un'esenzione temporanea dall'IVA applicabile alle importazioni e ad alcune cessioni e prestazioni in risposta alla pandemia di COVID-19.

A stabilirlo la direttiva del Consiglio 2021/1159 del 13 luglio, in G.U.U.E. del 15 luglio 2021.

La Direttiva "acquisto e donazione" permetterà alla Commissione e alle agenzie dell'UE di acquistare più facilmente beni e servizi al fine di distribuirli gratuitamente agli Stati membri nel contesto della crisi sanitaria pubblica in corso.

Con essa, infatti, viene integrata, con carattere transitorio, la Direttiva Iva (2006/112/CE) grazie all’inserimento nell'articolo 143, paragrafo 1, della lettera f-ter) per esentare le importazioni di beni da parte della Commissione o da parte di un'agenzia o di un organismo istituito a norma del diritto dell'UE, se effettuate nell'ambito dell'esecuzione dei compiti loro conferiti dal diritto unionale al fine di rispondere all'emergenza sanitaria, con esclusione dei beni che siano utilizzati, anche successivamente, a fini di ulteriori cessioni e prestazioni effettuate a titolo oneroso dai predetti enti importatori.

In altre parole, per agevolare le donazioni agli Stati membri ed alle loro istituzioni, alcuni acquisti di beni e servizi sono stati temporaneamente aggiunti all'elenco delle operazioni esenti di cui alla Direttiva IVA.

In tal modo, la Commissione e le agenzie dell'UE, esonerate dagli oneri amministrativi e di bilancio che ostacolavano il processo, possono effettuare una maggiore fornitura di beni e servizi agli Stati membri nel contesto della pandemia di COVID-19.

Terminata l'attuale situazione di emergenza saranno ripristinate le aliquote IVA applicabili.

Recepimento

La Direttiva 2021/1159 entra in vigore dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea: dunque dal 15 luglio 2021.

Gli stati membri devono adottare e pubblicare, entro il 31/12/2021, le disposizioni necessarie per uniformarsi alla Direttiva; inoltte affinché ne beneficino le misure già in corso per contrastare gli effetti della pandemia, la direttiva si applicherà retroattivamente dal 1º gennaio 2021.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Autostrade Anas - Ipotesi di accordo del 18/12/2025

28/01/2026

Autostrade Anas. Rinnovo

28/01/2026

CCNL Terziario pmi Federterziario - Stesura del 29/12/2025

28/01/2026

Terziario pmi Federterziario. Ccnl

28/01/2026

Società estinta: valida la notifica dell'accertamento ai soci

28/01/2026

NASpI: ultimi giorni per la comunicazione di reddito presunto

28/01/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy