Le Sezioni Unite civili di Cassazione hanno risolto una questione di giurisdizione ad esse sottoposta e che riguardava l’individuazione del giudice competente in una controversia che aveva ad oggetto un contratto di trasporto aereo internazionale.
Detto contratto concerneva l'acquisto di titolo di viaggio, intercorso tra una compagnia aerea extraeuropea, con sede legale a Mosca, e due cittadini italiani, domiciliati in Italia, in relazione all'azione risarcitoria proposta dai viaggiatori, per inadempimento contrattuale produttivo di danni a cose.
Nel dettaglio, la contrattazione e l'acquisto dei biglietti aerei erano avvenuti interamente via internet.
Con sentenza n. 18257 dell’8 luglio 2019, la Corte di cassazione ha ritenuto che poiché, nella specie, gli attori del giudizio risarcitorio di merito avevano il loro domicilio in Italia, doveva essere dichiarata la giurisdizione del giudice italiano.
Nelle controversie riferite ai contratti aerei come quello di specie e volte ad ottenere il risarcimento per inadempimento contrattuale produttivo di danni a cose, ai sensi dell'art. 33, comma 1, della Convenzione di Montreal del 28 Maggio 1999, ratificata in Italia con Legge n. 12/2004 - hanno chiarito gli Ermellini - ove la contrattazione e l'acquisto siano avvenuti interamente online, “la giurisdizione può essere radicata nel domicilio dell'acquirente, così dovendosi interpretare il criterio di determinazione della competenza giurisdizionale, individuato nello stabilimento a cura del quale contratto è stato concluso, trattandosi di criterio concorrente con quello di destinazione del viaggio e del domicilio del vettore aereo”.
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