Equo compenso avvocati: la nuova norma deontologica

Pubblicato il



Equo compenso avvocati: la nuova norma deontologica

Con nota del 1° marzo 2024, il Consiglio Nazionale Forense ha trasmesso agli Ordini territoriali e a Cassa Forense la formulazione definitiva del nuovo art. 25 bis del Codice deontologico degli avvocati in materia di equo compenso.

Il via libera definitivo alla modifica introduttiva di una specifica disposizione in materia di equo compenso, ai sensi della Legge n. 49/2023, è stato dato nella seduta del 23 febbraio 2024.

Normativa, quest'ultima, che impone ai Consigli nazionali di adottare disposizioni tese ad assicurare il necessario adeguamento dei codici deontologici alle nuove norme, così da garantire che gli avvocati ricevano un adeguato compenso per la loro attività professionale e contrastare, allo stesso tempo, il fenomeno delle parcelle troppo basse o addirittura gratuite.

La notizia dell'approvazione era stata diffusa dal Consiglio Nazionale forense con un comunicato pubblicato il 28 febbraio 2024, sul proprio sito istituzionale.

Con l'informativa del 1° marzo, il Cnf ha provveduto a trasmettere il testo della modifica approvata, accompagnato da apposita relazione illustrativa.

Equo compenso nel Codice deontologico degli avvocati

La previsione, come detto, è contenuta nel nuovo articolo 25-bis del Codice, per come elaborato dalla Commissione deontologica del Consiglio Nazionale Forense.

Il relativo testo era stato inviato, come previsto dalla legge professionale forense, ai Consigli dell'Ordine degli avvocati per la necessaria consultazione.

A seguire, quindi, l'approvazione in via definitiva, con alcune ultime integrazioni, per come emerse nella seduta amministrativa del 23 febbraio 2024.

Equo compenso avvocati. Le novità

In primo luogo, si dispone che l’avvocato non possa concordare o preventivare un corrispettivo che, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni in materia di equo compenso, non sia:

  • giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta;
  • determinato in applicazione dei parametri forensi vigenti.

In caso di violazione di tale previsione, si applica la sanzione disciplinare della censura.

Qualora, poi, l’avvocato stipuli una qualsiasi forma di accordo con il cliente, lo stesso è obbligato ad avvertire per iscritto che il compenso per la prestazione professionale deve rispettare i criteri stabiliti dalla legge, pena la nullità della pattuizione.

La violazione di tale disposizione comporta l’applicazione della sanzione disciplinare dell’avvertimento.

NOTA BENE: Le modifiche al Codice deontologico degli avvocati verranno pubblicate in Gazzetta Ufficiale ed entreranno in vigore decorsi sessanta giorni dalla medesima pubblicazione ai sensi dell'art. 3, comma 4 della legge 247/2012.
Allegati

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito